Responsabilità medica, rischio d’impresa della struttura assorbe l’errore del chirurgo

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La Cassazione ribadisce la presunzione di ripartizione paritaria tra clinica e medico. La posizione di garanzia del capo équipe si estende al post-operatorio: inapplicabile l’affidamento sul personale infermieristico “sconosciuto”.
Con l’ordinanza n. 7237 del 25 marzo 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione interviene con decisione su uno dei temi più dibattuti del contenzioso sanitario: la determinazione delle quote di responsabilità nel rapporto interno tra struttura e medico (cd. regresso). La pronuncia, nel confermare la condanna per un decesso post-operatorio, cristallizza i confini della “posizione di garanzia” del chirurgo e la natura “diretta” della responsabilità della clinica fondata sul rischio d’impresa (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 25 marzo 2026, n. 7237).

Il monitoraggio post-operatorio: un obbligo infungibile

Il caso trae origine dal decesso di una paziente per una crisi respiratoria emorragica a seguito di una tiroidectomia. La Corte ha confermato la responsabilità del chirurgo capo équipe, nonostante l’evento fosse avvenuto ore dopo l’intervento. Due i pilastri…

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