Una sentenza della Corte d’appello di Milano ha fornito importanti precisazioni in merito alla revisione delle tabelle millesimali

Da quando si applicano le modifiche per la revisione delle tabelle millesimali?
A questo proposito, la sentenza n. 564 del 16 febbraio 2016, emessa dalla Corte d’appello di Milano, ha fornito alcuni importanti chiarimenti.
Nel caso preso in esame dai giudici, i proprietari di un appartamento sito all’interno di un condominio avevano agito in giudizio nei confronti del condominio stesso.
Lo scopo era quello di annullare la delibera dell’assemblea che, tra le altre cose, aveva approvato il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
Secondo i condomini, l’assemblea in questione non sarebbe stata regolarmente costituita.
Questo perché “la verbalizzata quota di costituzione di millesimi 535/1000 derivava dalla tabella millesimale frutto del procedimento civile giunto a conclusione con la sentenza del Tribunale di Lodi n. 1027/12 in data 4.12.2012, depositata ma non notificata e dunque ancora non passata in giudicato per la pendenza del termine per proporre impugnazione”.
Questo significava, secondo i condomini, che poiché una sentenza aveva modificato le quote millesimali in base alle quali era stata costituita l’assemblea ma tale sentenza era ancora passibile di impugnazione, l’assemblea non poteva dirsi regolarmente costituita.
In primo grado, il procedimento si era concluso con una sentenza che dichiarava “cessata la materia del contendere”.
Questo perché per il giudice era stato provato documentalmente che la deliberazione impugnata era stata annullata con una successiva delibera adottata dall’assemblea condominiale, alla quale, peraltro, i condomini in questione erano presenti.
Ne consegue, dunque, che per il Tribunale le questioni sollevate dai condomini erano state superate da tale delibera assembleare.

Questi ultimi, però, hanno ritenuto ingiusta la decisione impugnando la sentenza di primo grado.

La Corte d’Appello ha deciso di accogliere le argomentazioni dei condomini, osservando che la materia del contendere non potesse ritenersi integralmente cessata.
Questo poiché la seconda delibera, modificativa di quella impugnata in primo grado, non aveva sostituito totalmente la precedente, modificandone solo il punto relativo al bilancio consuntivo.

Dall’analisi del verbale della seconda delibera, si poteva evincere chiaramente come la precedente non fosse stata annullata totalmente.

Essa si era infatti limitata a prevedere la “ripresentazione del consuntivo anno 2012”, lasciando impregiudicati gli altri punti dell’ordine del giorno.
Pertanto, la delibera impugnata in primo grado non poteva essere dichiarata superata da quella successiva e la declaratoria di cessazione della materia del contendere doveva “ritenersi limitata alle domande attinenti all’approvazione del bilancio consuntivo, permanendo l’interesse ad agire per le ulteriori domande inerenti la dedotta invalidità dell’assemblea per le modalità di costituzione”.
Per i giudici della Corte d’appello, inoltre, bisognava accogliere anche il secondo motivo d’appello proposto dai condomini, con il quale gli stessi contestavano la decisione del giudice di primo grado anche nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che con successive delibere assembleari fosse stato risolto anche il problema della revisione delle tabelle millesimali.
Questo perché il giudizio avente a oggetto l’impugnazione della delibera assembleare, nell’ambito del quale era stata effettuata la modifica delle tabelle millesimali, si era concluso con una sentenza destinata a diventare esecutiva solo a seguito del suo passaggio in giudicato.
Poiché, invece, al momento della delibera successiva, i termini di impugnazione della sentenza erano ancora pendenti, le nuove tabelle millesimali non potevano ancora trovare applicazione.
Alla luce di queste considerazioni, i giudici hanno dichiarato l’annullabilità della delibera assembleare impugnata, “in quanto emessa con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, e all’adozione con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale”.
Pertanto, il condominio è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
 
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