Ricarica telefonica, è compresa nel mantenimento del figlio?

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Il Tribunale di Roma fornisce chiarimenti in merito alla possibilità che la ricarica telefonica venga inclusa nel mantenimento del figlio

L’ex coniuge tenuto a provvedere all’assegno di mantenimento, deve occuparsi anche della ricarica telefonica del figlio?
Secondo il Tribunale di Roma, che si è espresso a riguardo con la sentenza numero 11229/2017, sì: l’assegno di mantenimento che, in caso di separazione dei genitori, va corrisposto per il sostentamento del figlio, deve comprendere anche la ricarica telefonica.
Nel caso di specie preso in esame, i giudici hanno infatti fissato il contributo posto a carico di un padre, notaio, in 2.500 euro mensili, precisando che tale importo doveva coprire le spese per il vitto e l’abbigliamento del piccolo di dieci anni, quelle per le tasse scolastiche – eccezion fatta per le tasse universitarie – e per il materiale scolastico, la mensa, il trasporto urbano, le uscite didattiche giornaliere, i medicinali da banco e, non ultimo, anche la ricarica telefonica.
I giudici hanno motivato tale sentenza spiegando che – nel concetto di sussistenza che va garantita al figlio – non sono compresi solo i mezzi necessari alla mera sopravvivenza come in passato.
Un’idea, questa, ormai ampiamente consolidata nella giurisprudenza più recente: è infatti ormai assodato che nel mantenimento vadano comprese anche le spese utili a garantire altre esigenze di vita complementari, come quelle per il telefonino e, quindi, quelle della ricarica telefonica (cfr. ad esempio Cass. n. 26503/2014).
Con la stessa sentenza, però, il Tribunale di Roma ha anche negato ogni forma di mantenimento alla ex moglie del notaio.
Questo poiché la moglie, che è un magistrato, ha un tenore di vita molto alto, e dunque perfettamente in grado di provvedere adeguatamente a se stessa, mentre l’ex coniuge aveva registrato recentemente un forte calo di fatturato e si trovava in una situazione economica non più rosea come in passato.
Ecco quindi che, al contrario di quanto stabilito dai giudici in riferimento al figlio, alla ex moglie il professionista non dovrà più versare alcunché.
 
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