Per la Cassazione, nel giudizio di riconoscimento dei figli, il rifiuto ingiustificato dell’esame genetico deve essere valutato come decisiva fonte di convincimento
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18626/2017, si è pronunciata sul contenzioso relativo al riconoscimento di due bambini gemelli. Un caso singolare, che vedeva coinvolti una madre e due padri, o presunti tali. Il Tribunale di Ferrara aveva accolto l’impugnazione, per difetto di veridicità, proposta da un uomo nei confronti di un altro soggetto in relazione al riconoscimento dei figli, partoriti fuori dal matrimonio. In particolare, aveva dichiarato che il convenuto non era il padre biologico. A tale conclusione era giunto, tra l’altro, in seguito al rifiuto dell’esame genetico da parte di quest’ultimo.
Allo stesso tempo, il Giudice aveva affermato la propria incompetenza in merito alla domanda attorea di riconoscimento del rapporto di filiazione. Questa si basava su un test di laboratorio, prodotto dall’attore, che, sulla base di campioni biologici prelevati dai gemelli, ne avrebbe dimostrato la compatibilità al 99,99%.
In sede di appello era stata invece accolta l’impugnazione proposta dalla madre.
La Corte territoriale aveva osservato che non si poteva attribuire valore probatorio al risultato dell’esame di laboratorio. Mancava, infatti, qualsiasi garanzia di veridicità nonché il principio del contraddittorio. Peraltro, essendo evidente che all’epoca la madre intratteneva rapporti con entrambi gli uomini, mancava prova certa dell’impossibilità oggettiva che l’autore del riconoscimento fosse il padre.
La vicenda è quindi approdata davanti alla Suprema Corte. Gli Ermellini, hanno stabilito che il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad esame genetico, in presenza di una situazione di incertezza, sul piano probatorio, circa la sussistenza o meno del rapporto di filiazione biologica fra l’autore del riconoscimento ed il figlio, deve essere valutato dal giudice, ai sensi del comma 2 dell’art. 116 del c.p.c., come decisiva fonte di convincimento. La norma dispone, nello specifico, che il giudice può desumere argomenti di prova dal rifiuto ingiustificato delle parti a consentire le ispezioni che egli ha ordinate.
Per approfondire il percorso che ha portato i Giudice del Palazzaccio all’enunciazione di tale principio si invita a leggere l’articolo “Rifiuto ingiustificato dell’esame genetico: è fonte di convincimento” dell’avv. Maria Tersa De Luca.
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