Non invocabile il concorso di cause per la distrazione del pedone. Se il dislivello non ci fosse stato l’incidente non si sarebbe verificato

Erano stati chiamati in giudizio, in qualità di legali rappresentati delle imprese che avevano realizzato la pavimentazione stradale di una piazza pedonale. I due convenuti, rispettivamente appaltatore e subappaltatore dell’opera, erano accusati, in particolare, di aver cagionato lesioni personali a una donna. Questa era inciampata, cadendo a terra, a causa di un dislivello invisibile, delimitato da un cordolo, non opportunamente segnalato.

In primo grado, il Giudice di pace aveva assolto gli imputati perché il fatto non sussiste. La sentenza era stata riformata dal Tribunale in sede di appello. I convenuti erano stati condannati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte civile.

La vicenda è quindi approdata davanti alla Suprema Corte. La Cassazione, con la sentenza n. 46413/2018, hanno ritenuto di respingere il ricorso delle aziende. Gli Ermellini hanno confermato quanto rilevato in sede di merito, ovvero che il pavimento non era realizzato a regola d’arte. I risalti di spessore, infatti, avrebbero dovuto fermarsi a due millimetri mentre nel caso in esame il cordolo arrivava a due centimetri. Ciò pur avendo un colore diverso dal resto della piazza.

La violazione delle norme tecniche avrebbe quindi determinato un pericolo per l’incolumità dei pedoni.

Peraltro, la diffida del Comune a smussare la differenza di quota, effettuata ben 10 mesi prima, avrebbe rappresentato un rifiuto della presa in carico dell’area.

Respinta, inoltre, la tesi difensiva basata sul concorso di cause ai sensi dell’art. 41 del codice penale. Per i Giudici del Palazzaccio, infatti, soltanto un evento anomalo ed eccezionale può interrompere il nesso eziologico fra la cosa e il danno. La disattenzione del pedone, invocata dai convenuti, non rappresentava affatto una condotta abnorme.

In conclusione, se non ci fosse stato il dislivello e se le imprese fossero intervenute su sollecitazione del Comune per smussare il cordolo, l’incidente non si sarebbe verificato. Da qui la conferma della sentenza impugnata.

 

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