Chi rifiuta di sottoporsi ad alcoltest è punibile per legge?

0

Secondo la Cassazione se una persona rifiuta di sottoporsi ad alcoltest può risultare non punibile ex art. 131-bis del codice penale.

Una nuova pronuncia della Corte di Cassazione chiarisce quando, chi rifiuta di sottoporsi ad alcoltest, sia punibile o meno. Infatti, l’atteggiamento in questione legittimerebbe la causa di non punibilità ex art. 131-bis del codice penale, qualora il comportamento del conducente del veicolo sia interpretabile in termini di minore riprovevolezza del fatto.
Il nuovo indirizzo dettato dagli Ermellini si trova nella sentenza numero 42255/2017, che annulla, senza rinvio, la pronuncia con la quale la Corte d’appello aveva invece rigettato la richiesta dell’imputato di applicazione della causa di non punibilità.

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione

Nel caso concreto, preso in esame dai giudici di legittimità, era accaduto che, pur avendo il conducente rifiutato di eseguire l’alcoltest, gli era stato consentito di proseguire, alla guida della sua autovettura, fino a casa. Inoltre, l’imputato era giovane e incensurato, e non aveva causato alcun danno o pregiudizio alla circolazione.
Il conducente in questione, inoltre, non aveva danneggiato autoveicoli, né altri utenti della strada, prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Pertanto, il contenimento della pena nei limiti edittali, era in linea con una “valutazione di merito espressa in ordine ad un minimo disvalore penale della condotta”.

L’art. 131 del codice penale

I giudici della Corte di Cassazione hanno colto l’occasione per dare un altro indirizzo, con la stessa sentenza. Infatti, hanno ricordato che l’art. 131-bis c.p., in quanto di grande rilevanza sostanziale, è applicabile nell’immediato anche ai giudizi pendenti in appello, o dinanzi al giudice di legittimità.
I giudici ricordano che, l’accertamento della sua applicazione, nel caso di specie, deve riguardare la non abitualità della condotta e la modesta offensività del comportamento, e dei suoi effetti. Inoltre, il giudice di legittimità deve fondare le conclusioni su quanto emerso nel giudizio di merito. Tenendo conto, anche, di altri eventuali giudizi che abbiano escluso la particolare tenuità del fatto.
Secondo la Corte, nel caso concreto, la motivazione del giudice d’appello non era sufficientemente fondata, perché basata su una presunzione di pericolosità, esclusivamente astratta. Per gli Ermellini, quindi, deve ritenersi che anche chi rifiuta di sottoporsi ad alcoltest, sia compatibile con la causa di non punibilità di cui all’articolo 133-bis. Se il caso concreto ne legittima l’applicazione.
Leggi anche
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, È REATO RIFIUTARE GLI ACCERTAMENTI IN OSPEDALE?
INCIDENTE CAUSATO DA UN MALORE, È NECESSARIA LA REVISIONE DELLA PATENTE?
 

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui