Le Sezioni Unite sulla rifusione del compenso del consulente tecnico di parte: natura del rapporto, presunzione di onerosità del mandato e liquidazione officiosa.
La giurisprudenza di legittimità sta progressivamente assumendo e consolidando un orientamento volto a garantire l’effettività del principio di integrale ristoro delle spese processuali sostenute dalla parte vittoriosa, ricomprendendovi anche i compensi spettanti al consulente tecnico di parte (vedi anche precedente nota di chi scrive per Responsabile Civile).
In tale prospettiva, la Corte di cassazione ha riaffermato che la liquidazione delle relative spese può avvenire anche in assenza di una specifica domanda, della nota spese e perfino della prova dell’avvenuto pagamento del compenso.
Con l’ordinanza n. 24699 del 18 agosto 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione compongono un contrasto giurisprudenziale di particolare rilevanza pratica concernente la rimborsabilità delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte (CTP) e, in particolare, la necessità o meno che la parte vittoriosa dimostri l’avvenuto pagamento del relativo compenso per ottenerne la rifusione nei confronti della parte soccombente (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 24699 del 18 agosto 2026).
Il principio di diritto
“La nomina di un consulente di parte nel corso del processo fa presumere de facto che la parte abbia assunto l’obbligazione di…





