Assegno ordinario di invalidità, il riconoscimento del requisito sanitario non comporta automaticamente il diritto alla prestazione. Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia previdenziale, disciplinato dall’art. 445-bis c.p.c., il giudice può pronunciarsi esclusivamente sulla sussistenza del requisito sanitario. Non può invece dichiarare il diritto alla prestazione previdenziale né condannare l’INPS al pagamento dell’assegno e dei relativi ratei, poiché la verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla legge è rimessa alla fase amministrativa o, se necessario, a un distinto giudizio a cognizione piena (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 2 settembre 2026, n. 24932).
La vicenda processuale
La controversia traeva origine da una sentenza del Tribunale di Patti, pronunciata all’esito del giudizio di opposizione instaurato ai sensi dell’art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
Il Tribunale non si era limitato ad accertare la sussistenza del requisito sanitario, ma aveva dichiarato il diritto della ricorrente all’assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dal giugno 2016, riconoscendo altresì i ratei maturati a carico dell’INPS, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
L’INPS aveva impugnato la decisione deducendo la violazione dell’art. 445-bis, comma 6, c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1 della legge n. 222 del 1984. Secondo l’Istituto, il Tribunale aveva oltrepassato i limiti propri del procedimento speciale, poiché il requisito contributivo era stato contestato e non risultava accertato.
I limiti del procedimento ex art. 445-bis c.p.c.
La Corte ha accolto il ricorso dell’INPS, riaffermando che il procedimento previsto dall’art. 445-bis c.p.c., tanto nella fase di accertamento tecnico preventivo quanto nell’eventuale successivo giudizio di opposizione, è circoscritto all’accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la prestazione.
La pronuncia resa in tale sede riguarda, quindi, soltanto il requisito sanitario, quale elemento della fattispecie costitutiva del diritto. Restano estranei all’oggetto della cognizione giudiziale gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina della prestazione, tra cui, per l’assegno ordinario di invalidità, il requisito contributivo e gli altri presupposti previdenziali eventualmente rilevanti.
Lo stesso art. 445-bis c.p.c. stabilisce che, dopo l’omologazione dell’accertamento sanitario, gli enti competenti provvedono al pagamento della prestazione subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.
Ne consegue che, anche nella fase contenziosa conseguente alla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, il giudice non può pronunciare una declaratoria efficace del diritto alla prestazione né emettere una condanna dell’INPS al pagamento dell’assegno, dei ratei arretrati, della rivalutazione monetaria o degli interessi.
La decisione della Cassazione
La Corte ha ritenuto che la sentenza del Tribunale di Patti avesse ecceduto i limiti della cognizione propri del procedimento ex art. 445-bis c.p.c.
La pronuncia è stata pertanto cassata senza rinvio nella parte in cui aveva dichiarato il diritto della ricorrente all’assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal giugno 2016 e aveva riconosciuto i ratei maturati a carico dell’INPS, oltre rivalutazione e interessi.
È rimasto fermo l’accertamento del requisito sanitario, ormai acquisito nell’ambito del procedimento. L’eventuale riconoscimento della prestazione presuppone invece la verifica degli ulteriori requisiti da parte dell’ente previdenziale. In caso di mancato riconoscimento, l’interessata potrà far valere la relativa pretesa in un distinto giudizio ordinario avente a oggetto i requisiti diversi da quello sanitario, secondo il rito previdenziale applicabile.
Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti, in considerazione del progressivo consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale sulla questione.
Avv. Sabrina Caporale





