Portiere notturno e lavoro discontinuo, la reperibilità costante dà diritto allo straordinario

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La Corte di Cassazione ha ribadito i confini tra lavoro discontinuo e lavoro effettivo, stabilendo che il portiere notturno di una struttura alberghiera ha diritto al compenso per lavoro straordinario se, durante il turno, è tenuto a mantenere la propria forza lavoro costantemente a disposizione dell’azienda, a prescindere dai fisiologici momenti di rallentamento dell’attività (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 18 agosto 2026, n. 24686).

La vicenda

La controversia origina dal ricorso di un lavoratore impiegato come portiere notturno presso un albergo, il quale aveva agito in giudizio per ottenere le differenze retributive maturate a titolo di lavoro straordinario e supplementare. La Corte d’Appello di Palermo, ribaltando l’esito del primo grado, aveva riconosciuto il diritto del dipendente.

La società datrice di lavoro ha impugnato la sentenza in Cassazione, sostenendo che la prestazione del dipendente avesse natura discontinua: il lavoratore, secondo la difesa aziendale, svolgeva attività effettiva solo per poche ore a notte, potendo riposare per il resto del tempo, rendendo così equa la normale retribuzione corrisposta ai sensi della disciplina sul lavoro discontinuo (R.D. n. 692/1923).

Il principio: reperibilità vs. riposo effettivo

La Suprema Corte ha respinto la tesi della società alberghiera, confermando l’accertamento di merito della Corte d’Appello. Il nodo centrale della pronuncia risiede nella qualificazione del tempo di inattività.

Per i giudici di legittimità, affinché si possa parlare di lavoro discontinuo idoneo a escludere il conteggio delle ore come lavoro straordinario, il dipendente deve potersi avvalere di pause di riposo che gli consentano di reintegrare le energie psico-fisiche. Qualora, al contrario, il lavoratore sia obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza lavoro per rispondere a ogni eventuale richiesta della clientela o necessità della struttura — anche nei momenti di “minor traffico” — l’intero turno (nel caso di specie, dalle 23:00 alle 07:00) deve essere considerato lavoro effettivo. Di conseguenza, il superamento del normale orario di lavoro fa scattare il diritto alla maggiorazione per lavoro straordinario o supplementare.

La Cassazione ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo di ricorso volto a contestare l’interpretazione delle prove testimoniali (le quali, secondo l’azienda, confermavano il riposo notturno del lavoratore), ribadendo che la valutazione delle risultanze istruttorie è prerogativa esclusiva del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

Le decadenze processuali nel rito del lavoro

L’ordinanza offre un importante spunto anche sotto il profilo processuale, in particolare in merito alla riproposizione delle eccezioni non esaminate in primo grado.

L’azienda aveva eccepito la prescrizione dei crediti retributivi nel giudizio di primo grado. Tale eccezione era rimasta assorbita e non era stata decisa dal primo giudice. In appello, la società aveva riproposto l’eccezione, ma solo in un momento successivo alla nomina del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU).

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, ha chiarito che nel rito del lavoro l’eccezione rimasta assorbita, cioè non esaminata dal primo giudice, deve essere riproposta espressamente dalla parte vittoriosa in primo grado, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c., esclusivamente attraverso il primo atto difensivo utile, ovvero la memoria di costituzione in appello (art. 436 c.p.c.). Una riproposizione tardiva comporta la presunzione di rinuncia all’eccezione, che si intende definitivamente preclusa.

Va precisato, per completezza, che la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. opera soltanto per le eccezioni rimaste assorbite, cioè non oggetto di alcun esame, né diretto né indiretto, da parte del giudice di primo grado. Qualora invece l’eccezione sia stata respinta, anche implicitamente, la parte vittoriosa in primo grado ha l’onere di proporre appello incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, stante il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329, comma 2, c.p.c. e il divieto di rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c.

L’ordinanza ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso del portiere notturno, depositato oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale (art. 370, comma 1, c.p.c.).

Conclusioni

Le aziende del settore turistico-ricettivo sono dunque chiamate a una revisione attenta dell’organizzazione dei turni notturni: la mera presenza di fisiologici tempi morti non esonera dal pagamento dello straordinario se al dipendente è richiesta una vigilanza o una disponibilità ininterrotta a favore della struttura. Parallelamente, sul fronte del contenzioso, la pronuncia funge da rigoroso monito per i difensori sul rispetto delle preclusioni processuali nel rito del lavoro, dove il mancato inserimento di un’eccezione assorbita nella memoria di costituzione in appello si traduce in una rinuncia irrevocabile alla stessa.

Avv. Sabrina Caporale

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