In caso di rigetto integrale della pretesa risarcitoria, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell’attore soccombente, viene il rilievo il “valore della controversia”, ossia il valore corrispondente all’ammontare della somma domandata
È quanto affermato nell’ultima sentenza della Suprema Corte di Cassazione in tema di liquidazione degli onorari, ove è stato anche chiarito che “in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il Giudice, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti”.
La vicenda
A seguito dell’istanza di revocazione di una sentenza di condanna per reato di diffamazione a carico dell’imputato, l’avvocato difensore di quest’ultimo con ricorso ai giudici di legittimità, chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata per evidente violazione delle norme sulla liquidazione degli onorari.
Ed invero, a detta, del legale, il giudice dell’appello, nell’applicare la tariffa forense vigente “ratione temporis” (D.M. n. 585/1994) era incorso in doppio errore nella individuazione dello scaglione del valore della controversia: a) aveva fatto riferimento al “decisum” anziché al “petitum” della domanda di risarcimento danno; b) aveva illegittimamente, in assenza di alcuna rappresentazione dell’iter logico giustificativo, disatteso la liquidazione, ai sensi del DM n. 585/1994, riducendo gli importi relativi alle voci tariffarie di cui alle due note spese depositate in primo e secondo grado di giudizio, per le spese vivi, diritti, onorari e spese generali, oltre Iva e Cpa.
Ebbene il motivo di ricorso è stato accolto.
La corte d’appello aveva ridotto gli importi indicati nelle singole voci tariffare, peraltro in forma globale, con riferimento indistintamente alle categorie generali degli “onorari” e dei “diritti” senza fornire indicazioni o motivazioni in ordine ad eventuali attività defensionali non riconosciute ovvero ad importi ritenuti eccessivi, ed anzi, aveva operato tale riduzione sebbene avesse rilevato che le “questioni” trattate fossero da ritenere “obiettivamente … di impegno non usuale. Lo studio della ponderosa pratica e l’impostazione delle strategie difensive ne sono risultati, soprattutto in primo grado, particolarmente onerosi”.
La decisione della Cassazione
La statuizione impugnata contrastava, perciò, con il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in virtù del quale, “in tema di liquidazione delle spese processuali, il Giudice, deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad una determinazione globale di tali compensi, senza indicazione delle voci non considerate o ridotte, ed in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 794/1942.
Dalla sentenza impugnata non emergeva neppure quale “scaglione” fosse stato applicato dalla Corte d’Appello per liquidare le spese di primo e secondo grado.
Al riguardo, è stato già chiarito che, in caso di rigetto totale della domanda volta alla condanna al risarcimento del danno, non trova applicazione l’art. 6, comma 1, del DM 5.1.1994 n. 585 –vigente ratione temporis – per cui “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione danni” si ha riferimento “alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”, operando tale disposto dalla norma regolamentare esclusivamente nel caso di accoglimento –almeno parziale-della domanda e non invece, come nella specie, in caso di rigetto della pretesa risarcitoria per il suo intero importo, venendo in rilievo in quest’ultima ipotesi, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell’attore soccombente, il “valore della controversia” come determinato a norma del codice di procedura civile – e dunque il valore corrispondente all’ammontare della somma domandata, dovendosi pertanto seguire soltanto il criterio del “disputatum”, senza che trovi applicazione il correttivo “decisum”.
Per tutti questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al capo della liquidazione in favore della parte vittoriosa.
Dott.ssa Sabrina Caporale
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