In legittimità è ammessa la censura delle prove solo se il Giudice disattende le norme, oppure se valuta una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cassazione Civile, sez. VI, sentenza n. 13366 depositata il 18/05/2021)

Il Tribunale di Nola, in qualità di Giudice d’appello, confermava la decisione del Giudice di Pace con la quale veniva condannato il convenuto, unico responsabile della causazione del sinistro stradale, al risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito dell’evento.

Il Tribunale, rilevava, e confermava, la correttezza della decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui individuava il convenuto quale unico ed esclusivo responsabile del sinistro dedotto in giudizio.

Il ricorrente impugna la decisione in cassazione e lamenta la omessa considerazione della violazione delle norme concernenti la litispendenza, la mancanza di integrazione del contraddittorio e l’omesso esame di fatti decisivi.

Gli Ermellini, previa disamina, ritengono i primi 2 motivi di ricorso inammissibili.

Invece, il terzo motivo di ricorso è ritenuto infondato e viene osservato che le doglianze del ricorrente prospettano, in realtà, una rilettura nel merito dei fatti di causa, non possibile in sede di legittimità.

Per quanto concerne la lamentata violazione dell’art. 116 c.p.c., contenuta nel terzo motivo di ricorso, il Collegio evidenzia che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il Giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, quando valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

Oltretutto, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del Giudice di merito non dà luogo a vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4.

In realtà, il ricorrente si è limitato a denunciare un cattivo apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, e prospetta una diversa lettura nel merito dei fatti di causa.

In conclusione, il ricorso viene integralmente rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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