Qualora il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione dell’autovelox lungo un solo senso di marcia ed, invece, l’accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, il verbale di contravvenzione deve ritenersi illegittimo

La vicenda

Contro il verbale di contravvenzione elevato a suo carico dalla Polizia Municipale per eccesso di velocità, il conducente del veicolo proponeva ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Isernia
Ebbene l’adito giudice rilevata, l’illegittima apposizione dell’autovelox sul lato destro della carreggiata, anzichè sul lato sinistro, come autorizzato dal decreto prefettizio; accoglieva l’opposizione e annullava il verbale di contravvenzione.
Sulla vicenda si sono pronunciati anche i giudici della Cassazione, a seguito del ricorso presentato dal Comune.
Ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché generico. Ed invero secondo la giurisprudenza di legittimità il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse.

I ricorso era altresì, infondato nel merito.

Il Tribunale di Isernia, quale giudice dell’appello, aveva correttamente esaminato il contestato fatto decisivo relativo alla valutazione sulla legittimità o meno dell’accertamento del superamento del limite di velocità eseguito tramite autovelox, avuto riguardo al posizionamento dello stesso e alla riconducibilità o meno della relativa predisposizione ed attività di funzionamento dell’apparecchio elettronico al necessario provvedimento amministrativo autorizzatorio.
Come di recente evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 23726 del 2018), qualora – come verificatosi nel caso di specie – il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione dell’autovelox lungo un solo senso di marcia ed, invece, l’accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, ne consegue che, difettando a monte l’adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo, il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui all’art. 142 C.d.S. debba ritenersi affetto da “illegittimità derivata” – come statuito dal Tribunale di Isernia nella sentenza impugnata – senza che possano assumere rilevanza, al riguardo, eventuali note chiarificatrici successivamente approntate dalla competente P.A., a fronte di una precisa indicazione sulle modalità e sul punto di installazione dell’autovelox rinvenibile direttamente nel decreto autorizzativo.
Del resto questo principio si ricava nello stesso D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 (convertito, con modificazioni, nella L. 10 agosto 2002, n. 168), norma che conferisce al prefetto la competenza ad individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità.

La decisione

Ebbene, tale disposizione non richiede che il provvedimento prefettizio specifichi necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione, ma se al contrario, vi è l’espresso riferimento ad un determinato senso di marcia (come accaduto nel caso sottoposto all’esame del giudice di appello), il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento (con contestazione differita) degli agenti stradali intanto potranno ritenersi legittimi se riferiti all’autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo.
In conclusione il ricorso è stato respinto.

La redazione giuridica

 
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