Avevano reso delle dichiarazioni come testimoni in un processo penale e successivamente, avevano rilasciato una intervista televisiva, a condizione che fosse mantenuto il loro anonimato; ma dalle riprese era stato possibile identificarli, almeno nella cerchia dei loro conoscenti

La vicenda

Avevano agito in giudizio nei confronti della RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, in conseguenza dell’assunta violazione del loro diritto alla privacy, per la avvenuta diffusione di dati sensibili che le riguardavano, nel corso della trasmissione televisiva di un processo penale, ove preso parte come testimoni.
La domanda accolta dal Tribunale di Roma, era stata poi rigettata in Appello.
Era pacifico che le riprese televisive del processo penale nel quale le due ricorrenti avevano reso dichiarazioni, erano state autorizzate dal giudice penale e che le stesse avessero autorizzato la diffusione delle proprie deposizioni, ma ad una condizione: che venisse tutelato il loro diritto all’anonimato e quindi non fossero trasmesse immagini che ne consentissero la loro identificazione, ai sensi dell’art. 147 disp. att. c.p.p..
Ebbene secondo il giudice di primo grado la società televisiva avrebbe dovuto adottare accorgimenti atti a non svelare l’identità personale delle due donne, nell’ottica di un corretto bilanciamento tra il diritto all’informazione e quello alla dignità ed alla riservatezza delle persone coinvolte.
Ciò non era avvenuto dal momento che, la trasmissione delle immagini del processo, per le modalità tecniche con le quali era avvenuta, consentiva l’identificazione delle attrici, quanto meno nella cerchia dei loro conoscenti.
Le riprese erano, infatti, avvenute in campo corto, l’oscuramento dei volti non era stato completo (ma limitato alla sola parte superiore degli stessi) e non era stata operata alcuna alterazione delle voci; inoltre, in occasione di alcuni cambi di inquadratura era risultato possibile intravedere anche il naso e l’occhio di una di esse.
Diverso, l’orientamento del giudice dell’appello, secondo il quale, l’adozione delle più penetranti modalità tecniche suggerite dal giudice di primo grado, era di fatto impraticabile, se non nel senso di vanificare l’intero servizio televisivo.

La pronuncia della Cassazione

Ebbene tale ultima affermazione è stata smentita dalla Cassazione: «E’ evidente – hanno affermato – che oscurare completamente i volti, oppure riprendere le testimoni di spalle o alterare la loro voce, non può in nessun modo influire sulla completezza dell’informazione relativa al contenuto delle loro deposizioni e del processo in generale».
«Per altro verso, tale affermazione è comunque del tutto inconferente rispetto al sillogismo iniziale: se il principio di diritto da applicare è quello per cui la diffusione delle immagini delle deposizioni è lecita solo se attuata con accorgimenti idonei a impedire l’identificazione delle testimoni, risulta incongruo e contraddittorio affermare che, poiché gli accorgimenti tecnici suggeriti dal tribunale avrebbero impedito la “valenza delle riprese”, allora dovevano ritenersi legittimi anche mezzi non idonei ad impedire l’identificazione; in tal modo, infatti, viene contraddetta la stessa premessa da cui si sono prese (o si sarebbero dovute prendere) le mosse».
Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla corte d’appello, al fine di verificare, in fatto, se gli accorgimenti tecnici adottati dalla RAI per impedire l’identificazione delle attrici, anche nella ristretta cerchia dei loro conoscenti, sarebbero stati effettivamente idonei a tale scopo (in tal caso rigettando la domanda), ovvero se l’identificazione sarebbe risultata di fatto possibile, a causa della inidoneità allo scopo degli indicati accorgimenti (in tal caso accogliendo la domanda e liquidando il relativo danno).

La redazione giuridica

 
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