Omesso versamento IVA per un ammontare complessivo di 252.092 euro. Nel 2018, la Corte di Appello di Brescia aveva confermato la sentenza di condanna pronuncia dal Tribunale di Mantova nei confronti del trasgressore, che così veniva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione

Contro tale decisione presentava ricorso per Cassazione, l’imputato articolando un unico motivo in cui contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p.

La vicenda

Nella specie, lo scostamento rispetto alla soglia di punibilità prevista dall’art. 10 ter del d.lgs. n. 74/2000 era di appena 2.092 euro. Ma non è tutto. L’imputato aveva anche a suo tempo, ottenuto la rateizzazione del debito tributario provvedendo al pagamento della prima rata e così riducendo il medesimo debito a 237.407 euro, senza aver potuto tuttavia, proseguire ai successivi versamenti, avendo avuto accesso alla procedura di concordato preventivo.
«La peculiarità dei reati per i quali sia contemplata, come nel delitto in esame, una soglia di punibilità risiede nel fatto che in tal caso il grado di offensività che dà luogo a sanzione penale è stato già valutato dal legislatore con la predeterminazione di un minimum, rapportato all’entità dell’imposta evasa, al di sotto della quale la condotta tipizzata della norma non riveste rilievo penale».
Tale peculiarità- aggiungono gli Ermellini – tuttavia, se da un canto non autorizza l’interprete ad escludere, in assenza di esplicite eccezioni legislative, l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131 bis c.p., a siffatta tipologia di illeciti, impone ciò nondimeno di riferire la valutazione richiesta dalla stessa norma non già alla sola eccedenza rispetto alla soglia di punibilità prevista dal legislatore, bensì in rapporto alla condotta nella sua interezza, che tenga cioè conto, di tutte le peculiarità della fattispecie concreta secondo gli stessi dettami fissati dalla norma in esame.
Tale principio è stato confermato nella nota sentenza delle Sezioni Unite Tushaj del 25/2/2016 ove si è ribadito che la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica non è, in astratto, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità del fatto, chiaramente senza trascurare che più ci si allontana dal valore-soglia tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo sotto il profilo della rilevanza penale.
Detto in altri termini, se è vero che la presenza della soglia è il punto di partenza per la configurabilità del reato, è pur vero che il mero sensibile discostamento da essa non può contenere il fatto, pur penalmente rilevante, nell’orbita della minima offensività.

La cassazione della sentenza impugnata

Ma di tali principi, la corte d’appello sembrava non aver fatto applicazione, essendosi limitata a negare l’applicabilità della citata causa di non punibilità tout court, senza alcuna ulteriore motivazione, così implicitamente sottintendendo che il superamento della soglia, fissato dall’art. 10ter in € 250.000, costituisca l’insuperabile confine dell’irrilevanza ai fini penali, del danno provocato all’Erario con il mancato versamento di quanto dovuto.
Per tali motivi il ricorso della difesa è stato accolto e affermato il seguente principio di diritto: “nel reato ti omesso versamento IVA, il superamento in misura significativa della soglia di punibilità prevista dall’art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000 non consente la configurabilità della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p.; allorquando, invece, si tratti di importo di poco superiore a detta soglia, occorre ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità, valutare la condotta nella sua interezza”.

La redazione giuridica

 
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