Il 29 gennaio 2019 è entrato in vigore il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entrata in vigore il 30 marzo 2019

Con la circolare n. 106 del 25/07/2019 l’INPS fornisce indicazioni per l’applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo.

La facoltà di riscatto di cui all’articolo 20, commi da 1 a 5, è riconosciuta in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Le modalità di presentazione della domanda

La presentazione della domanda di riscatto – fa sapere l’INPS – è limitata al triennio 2019 – 2021. La domanda di riscatto può quindi, essere presentata dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019 (29 gennaio 2019) e fino al 31 dicembre 2021 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).

L’invio può essere effettuato dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore.

Quanto alle modalità di invio, la circolare chiarisce che la domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo,
  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell’Istituto attraverso i seguenti percorsi:
    • per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti privati: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Riscatto di periodi contributivi”;
    • per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti pubblici: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati”;
  • Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

La rateizzazione

L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione ovvero in rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Il numero massimo di rate riconoscibili, inizialmente fissato a 60, è stato portato a 120 rate mensili dalla legge di conversione n. 26/2019. Alla data del saldo dell’onere, si provvede all’accredito del periodo riscattato e ai relativi effetti. In caso di interruzione del versamento dell’onere sarà comunque riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.

La rateizzazione dell’onere non può essere concessa, invece, nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.

Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo

Il comma 6 dell’articolo 20 del decreto-legge n. 4/2019 ha introdotto, per il riscatto del corso universitario di studi, il comma 5-quater all’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, in base al quale la facoltà di riscatto “dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”.

La legge di conversione n. 26/2019 ha eliminato la soglia dell’età anagrafica dei 45 anni per essere ammessi alle nuove modalità di calcolo dell’onere di riscatto del corso universitario di studio.

Cosicché il predetto comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997 risulta ora così formulato: “È consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”

A seguito di tale modifica, ed in particolar modo, a decorrere dal 30 marzo 2019, data di entrata in vigore della legge n. 26/2019, si potrà quindi accedere alla facoltà di riscatto con le modalità di cui al citato comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, indipendentemente dall’età anagrafica posseduta dal richiedente alla data di presentazione della relativa domanda di riscatto, sempreché siano soddisfatti gli ulteriori requisiti prescritti.

Resta invece, confermato che le modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei corsi universitari di studi di cui al citato comma 5-quater del D.lgs n. 184/1997 si riferiscano soltanto ai periodi del corso di studi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione.

Per maggiore chiarezza, l’INPS specifica, inoltre, che:

  • se il riscatto del corso di studi è già definito con l’integrale pagamento dell’onere dovuto, non si può chiedere la rideterminazione dell’onere in base ad una modalità alternativa; se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare – per il periodo del corso di studi residuo – nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo;
    • se il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporne una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell’onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.

Precisazioni

Nel caso in cui il corso di studi si collochi sia nel sistema retributivo che nel sistema contributivo della futura pensione, l’onere di riscatto – si apprende dalla circolare – sarà quantificato utilizzando le seguenti due modalità:

A. per i periodi che si collochino nel sistema retributivo si utilizzerà il metodo della “riserva matematica”, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997; B. per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo, il soggetto potrà richiedere che l’onere sia quantificato in base a uno dei criteri di seguito indicati:

B.1) retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda, ai sensi del comma 5 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;

B.2) livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, ai sensi del comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997. In tale ipotesi, l’onere a carico del richiedente sarà costituito dalla somma degli importi quantificati con le modalità di cui ai punti A e B (quindi, “A+B.1” oppure “A+B.2”).

Nulla cambia per i soggetti “inoccupati” il cui onere di riscatto sarà quantificato in base al comma 5-bis del più volte citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.

La redazione giuridica

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