Ritardo nella fatturazione dei compensi, avvocato sospeso per 12 mesi

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Il Consiglio nazionale forense  ha ritenuto il legale responsabile per aver violato l’articolo 16 del nuovo codice deontologico forense

Il Consiglio nazionale forense, con la sentenza n. 313/2016 pubblicata negli scorsi giorni, ha respinto il ricorso presentato da un avvocato, a cui il COA competente aveva inflitto la sanzione disciplinare della cancellazione a causa di sette esposti e conseguenti procedimenti aperti nei suoi confronti.
Il legale era stato accusato di essere venuto meno ai doveri di correttezza, lealtà e probità impostigli dal codice deontologico; in particolare, in uno degli episodi gli veniva contestato di  aver incassato da una cliente il compenso per la propria prestazione, comprensivo di CPA e IVA, senza aver rilasciato le fatture relative all’acconto e al saldo che questa gli aveva versato.
Il Collegio, a tal proposito, ha ricordato che l’articolo 16 del nuovo codice deontologico forense deontologico (ex articolo 15)  impone all’avvocato il dovere di provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. Tra questi, quindi, rientra l’obbligo di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante la misura del ritardo, non presa in considerazione né dal codice deontologico stesso né dalla legge statale (DPR 633/72).
Nel caso in esame, nonostante il ricorrente avesse prodotto una fattura intestata alla cliente, ciò che appare rilevante per il CNF è il comportamento successivo dell’avvocato che, a fronte di un’ordinanza del Consiglio territoriale che disponeva l’acquisizione  dei libri IVA relativi alle fatture prodotte dal professionista, aveva omesso di depositare l’estratto autentico del registro delle fatture emesse nell’anno 2011, circostanza che avrebbe consentito di acquisire la certezza della emissione del documento fiscale.
Il legale, inoltre, non aveva fornito alcuna giustificazione al riguardo, limitandosi a ripetere che il capo di incolpazione aveva per oggetto la omessa fatturazione, mentre lui aveva dimostrato di avere emesso la fattura. Il Consiglio, invece, valutati gli elementi acquisiti al procedimento ha ritenuto fondata la responsabilità del legale; tuttavia, dal momento che la sanzione disciplinare della cancellazione è stata eliminata, il provvedimento è stato commutato in sospensione dall’esercizio della professione per dodici mesi.

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