Qualunque sia la forma del consenso (scritta od orale, preventiva o successiva) prestata dai singoli lavoratori non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato impianti di videosorveglianza all’interno dell’azienda, in assenza di accordo sindacale ovvero di autorizzazione dell’ispettorato nazionale del lavoro

La vicenda

Il Tribunale di Milano aveva condannato un datore di lavoro, alla pena di 1.000 euro di ammenda, avendolo ritenuto responsabile della violazione degli artt. 114 e 171 del d.lgs. n. 196 del 2006 e degli artt. 4, comma 2 e 38 della legge n. 300 del 1970, per avere installato all’interno della propria azienda n. 16 telecamere di un impianto di videosorveglianza – al dichiarato scopo di controllare l’accesso al locale e fungere da deterrente per eventi criminosi; tale impianto era in grado di controllare i lavoratori nell’atto di espletare le loro mansioni, senza che vi fosse stato un preventivo accordo sindacale ovvero l’autorizzazione della sede locale dell’ispettorato nazionale del lavoro.

Ad avviso del giudice di primo grado a nulla poteva valere la circostanza che l’imputato avesse depositato una liberatoria sottoscritta da tutti i propri dipendenti, e precedentemente inviata al detto Ispettorato, posto che il documento in questione non solo era stato formato successivamente alla materiale realizzazione della condotta a lui ascritta ed alla constatazione della sua esistenza, ma in ogni caso, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, esso non poteva fungere da sostituto nè della esistenza dell’accordo sindacale nè della autorizzazione rilasciata dall’organo pubblico.

Confermata la sanzione al datore di lavoro

La Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, sentenza n. 50919/2019) ha confermato la decisione del Tribunale milanese, ricordando che “il precetto contenuto nell’art. 4, comma 1 dello Statuto dei lavoratori inibisce, in assenza dello svolgimento delle preordinate intese con le rappresentanze dei lavoratori ovvero in assenza della autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato del lavoro, la installazione degli strumenti di video sorveglianza a distanza”.

Dunque, a nulla è valso al datore di lavoro eccepire l’insussistenza del fatto per esser stato autorizzato dai propri dipendenti, in quanto tale autorizzazione fosse intervenuta in data successiva alla constatazione della sussistenza della condotta materialmente riconducibile alla contravvenzione a lui contestata.

Ebbene, i giudici della Suprema Corte hanno affermato che per poter “attribuire alla indicata manifestazione di volontà efficacia scriminante, il consenso dell’avente diritto non solo deve perdurare sino al termine della consumazione dell’illecito, ma deve essere stato espresso in un momento anteriore a detta consumazione, non potendo valere la postuma dichiarazione liberatoria dell’avente diritto ad escludere la rilevanza penale ad un fatto che già si sia perfezionato come illecito penale in tutti i suoi elementi”.

La pronuncia della Cassazione

Ad ogni modo, il Collegio ha chiarito che non sarebbe stato possibile ritenere scriminata la condotta dell’imputato neppure laddove la stessa, in assenza della intesa in sede sindacale ovvero della autorizzazione dell’ispettorato del lavoro, fosse stata preceduta dalla dichiarazione liberatoria rilasciata dai dipendenti.

«Qualunque sia la forma del consenso (scritta od orale, preventiva o successiva) prestata dai singoli lavoratori non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie incriminatrice. L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori intende tutelare infatti, i lavoratori contro forme subdole di controllo della loro attività da parte del datore di lavoro e che tale rischio viene escluso, a meno di non voler dar una interpretazione eccessivamente formale e meccanicistica della disposizione, in presenza del consenso espresso dagli organismi di categoria rappresentativo».

La norma penale in discorso tutela infatti, non l’interesse personale del singolo lavoratore né la sommatoria aritmetica di ciascuno di essi, ma presidia degli interessi di carattere collettivo e superindividuale.

Pertanto, la condotta datoriale che pretermette l’interlocuzione con le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali procedendo all’installazione degli impianti dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori, produce l’oggettiva lesione degli interessi collettivi di cui le rappresentanze sindacali sono portatrici, in quanto deputate a riscontrare se gli impianti audiovisivi di cui il datore intenda avvalersi abbiano o meno l’idoneità a ledere la dignità dei lavoratori per la loro potenziale finalizzazione al controllo a distanza dello svolgimento di detti impianti alle esigenze tecnico-produttive o di sicurezza in modo da disciplinarne, attraverso l’accordo collettivo, le modalità e le condizioni d’uso e cosi liberare l’imprenditore dall’impedimento alla loro installazione.

Peraltro già in passato, la giurisprudenza (Cass. Lav. n. 3211/1997) aveva già chiarito che l’assenso delle rappresentanze sindacali è previsto per legge come uno dei momenti essenziali della procedura sottesa alla installazione degli impianti, derivando da ciò l’inderogabilità di detto assenso e la infungibile tassatività sia dei soggetti legittimati a prestarlo sia del necessario esperimento della procedura autorizzativa di cui all’art. 4 dello statuto dei lavoratori.

Per queste ragioni il ricorso è stato respinto e confermata la decisione di merito.

Avv. Sabrina Caporale

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