Scala priva di illuminazione all’interno del Bar provoca la caduta dell’avventore (Tribunale Milano, sez. X,  dep. 10/06/2022, n.5171).

Scala priva di illuminazione all’interno del bar e la cliente cade procurandosi serie lesioni.

La danneggiata formula  domanda di accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. e conseguente condanna al risarcimento dei danni subìti a seguito della caduta avvenuta il giorno 2.9.2017 presso il locale sito a Genova.

In particolare, deduce che il giorno 2.9.2017, alle ore 11.00, si trovava a Genova in compagnia dell’amica, quando decideva di cercare un bar per consumare un caffè e utilizzare i servizi igienici; che faceva ingresso nel bar e che, entrata nel locale, caratterizzato da un ambiente molto scuro con pareti nere e poco illuminato, l’attrice individuava l’indicazione che segnalava la presenza di una toilette e ivi si recava per fare uso dei servizi; che la pressoché assente illuminazione celava il fatto che i bagni non fossero al piano, ma nel seminterrato a cui si accedeva tramite una scala priva di illuminazione, anch’essa tutta nera, e di fatto non visibile nonché priva di qualsiasi indicazione; che l’attrice aveva posato il piede a terra trovando un gradino, risultato poi sprovvisto di qualsiasi presidio antinfortunistico (antiscivolo e antisdrucciolo) ed era poi precipitata per tutta la lunghezza della scala di circa 10-15 gradini; che al termine della scala non vi era alcun pianerottolo ma un muro in cartongesso che l’attrice, a causa della caduta, sfondava con la testa e con il braccio procurandosi fratture diffuse, contusioni e lacerazioni in viso.

L’attrice ha dato prova dei fatti costitutivi della domanda formulata, dimostrando di essere caduta a causa della presenza di una scala priva di illuminazione, non segnalata e priva di presidi antinfortunistici che conduceva ai servizi igienici del locale di proprietà della società convenuta.

Al riguardo il teste escusso, presente al momento del sinistro, ha confermato le allegazioni attoree e, in particolare, ha dichiarato: “il locale aveva pareti nere e pavimento nero. C’era solo un cartello “Toilette” senza l’indicazione di frecce o altri simboli. L’attrice si è diretta dove c’era questo cartello e ad un tratto io ho sentito un tonfo e poi ho sentito l’attrice che chiamava il mio nome e avvicinandomi piano perché non vedevo niente neanche io l’ho vista come in fondo ad un burrone. a.d.r. entrando si passava davanti ad un bancone e un po’ più in fondo c’era questa scritta toilette nel nero totale […] Ho visto in fondo dove lei era caduta un muro nero da cui emergeva del bianco perché lei cadendo aveva spaccato il muro […] Aggiungo che non c’era il corrimano […] Confermo che non c’era illuminazione. […]. Confermo che i gradini erano 10 o 15 e quando vidi l’attrice lei era in fondo alla scala. Confermo che quando ero in cima alla scala capii che c”era una scala solo perché vidi l’attrice in fondo. La scala e i gradini non si vedevano. Ricordo che l’attrice mi disse “attenta”. Io procedevo piano piano perché non vedevo”.

Pertanto, parte attrice ha fornito la prova della derivazione causale dell’evento lesivo-caduta alla dedotta res in custodia al soggetto qui convenuto e che la caduta sia avvenuta a causa della presenza di una scala priva di illuminazione, non segnalata e priva di presidi antinfortunistici che conduceva ai servizi igienici del locale di proprietà della società convenuta.

Ciò posto, il comportamento della danneggiata ha contribuito all’evento. Il sinistro si è verificato in un locale poco illuminato e con pareti scure e anche il luogo in cui è avvenuta la caduta dell’attrice si presentava, come provato in giudizio, privo di illuminazione.

Ed infatti la circostanza della assenza di luminosità e della mancata conoscenza della conformazione dei luoghi avrebbe dovuto indurre l’attrice a porre la maggiore attenzione nell’incedere, e le avrebbe potuto consentire di evitare l’evento lesivo. Pertanto, viene valutata l’efficacia causale del detto comportamento nella misura del  50%.

All’attrice viene liquidato l’importo di euro 19.318,00, a titolo di danno non patrimoniale, che viene ridotto del 50% per il concorso di responsabilità nella determinazione del sinistro.

Avv. Emanuela Foligno

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