Trauma cranico con amnesia e frattura del seno mascellare per la caduta dalla bicicletta (Tribunale Novara sez. I, dep. 06/06/2022, n.329).

Trauma cranico con amnesia, frattura seno mascellare e della mandibola, oltre a frattura dell’arco zigomatico per la caduta sulla strada dissestata.

Il ciclista lesionato vita a giudizio la Provincia di Novara chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa della caduta sulla strada.

In particolare, mentre percorreva in sella alla propria bicicletta la strada provinciale  perdeva il controllo del mezzo e cadeva a terra a causa della carreggiata dissestata, caratterizzata da ampie buche non segnalate; che a seguito della caduta era stato portato al Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera di Novara dove gli era stato diagnosticato “trauma cranico con emoventricolo e amnesia, frattura completa e scomposta del pavimento orbitario sinistro, frattura completa e scomposta della parte laterale del seno mascellare con frammenti lamellari all’interno ed emoseno; frattura in due punti dell’arco zigomatico omolaterale; frattura trasversale completa e lievemente scomposta alla base del processo coronoideo della mandibola sinistra; frattura da schiacciamento della limitante somatica superiore D6 con deformazione a cuneo del soma vertebrale; contusione della spalla sinistra e del primo dito della mano destra; multiple escoriazioni e ferite lacero contuse”; di essere stato operato il successivo 27.6.2015 presso il reparto di chirurgia maxillo-facciale del medesimo ospedale; di essere stato dimesso in data 2.7.2015 con prescrizione di terapia antibiotica e antidolorifica e utilizzo di busto ortopedico con spallacci per tre mesi; di essersi sottoposto a visita medico legale la quale aveva concluso per un danno biologico permanente del 15%.

La domanda viene ritenuta fondata in quanto il danneggiato ha fornito adeguata prova del nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa in custodia.

Il luogo del sinistro è rappresentato nel file video prodotto e risalente al giorno stesso del sinistro, come desumibile dal fatto che nel video si vede l’ambulanza che lentamente si allontana portando via l’attore, così come si vede ancora la bicicletta a terra, in corrispondenza di un tratto di strada completamente dissestato ed accanto alla stessa una macchia di sangue, verosimilmente lasciata dall’attore nel rovinare al suolo, segno inequivocabile che quanto riprodotto dal file video rappresenta il luogo effettivo del sinistro.

Ebbene, la pavimentazione stradale della SP 122 era particolarmente dissestata in tutta la sua larghezza con buche particolarmente profonde, ciò rende altamente verosimile che un ciclista, affrontando il tratto in discesa, possa aver perduto l’equilibrio a causa dello stato non uniforme e fortemente dissestato dell’asfalto.

In base a tali considerazioni può dirsi provato che la caduta dell’attore fu provocata dallo stato di rovina della strada e, dunque, risulta sussistente il nesso causale tra le lesioni subite (trauma cranico e multiple fratture) e il bene demaniale.

Le condizioni di dissesto di quel tratto della strada provinciale sono state confermate anche dal teste indotto dalla Provincia, il capo cantoniere della Provincia, il quale ha dichiarato in udienza che “la strada provinciale .. era una strada che necessitava di essere riasfaltata”, oltre che dimostrato dal fatto che, poco tempo dopo il sinistro, sono stati effettivamente realizzati i lavori di riasfaltatura.

Tali elementi sono idonei a costituire in colpa la Provincia in quanto chiariscono che non si trattò di una problematica improvvisa, tale da non rendere esigibile un pronto intervento da parte del custode; al contrario, le risultanze istruttorie hanno fatto emergere che il problema del dissesto della strada e della sua pericolosità era noto da diversi mesi all’ente proprietario, che avrebbe potuto e dovuto attivarsi per effettuare interventi di manutenzione o prendere altro genere di misure precauzionali.

Tuttavia, le pessime condizioni della strada non solo riguardavano un tratto significativo della SP 122, ma iniziavano in un tratto antecedente alla caduta il che avrebbe dovuto indurre il ciclista ad una maggiore cautela, tanto più che il tratto di strada veniva pacificamente percorso in discesa.

Per tale ragione viene affermato il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%.

La redazione giuridica

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