Detriti sulla strada e urto contro il guard rail ( Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2022, n. 23057).

Detriti sulla strada e urto contro il guard rail provocano il decesso del motociclista.

Gli eredi del defunto motociclista convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Biella  l’Assicurazione designata per la Regione Piemonte, alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale, nel quale perdeva la vita il loro congiunto.

Il sinistro si era verificato a causa della manovra imprevista e imprudente effettuata da un altro motociclista (la cui identità rimaneva sconosciuta) che, sopraggiunto ad elevata velocità alle spalle della vittima, aveva affiancato e sorpassato in curva il motoveicolo condotto dalla vittima, per poi dileguarsi proseguendo la marcia. La vittima, tentando una manovra di emergenza, si spostava sulla destra modificando l’assetto della curva già assunto col motoveicolo e, anche a causa dei detriti  sulla strada, perdeva il controllo del mezzo andando a sbattere la testa contro il piantone del guard-rail e perdendo la vita sul colpo.

Il Tribunale di Biella, accoglieva la domanda ritenendo che la causa del sinistro fosse da ascrivere esclusivamente al comportamento imprudente del secondo motoveicolo, condannando la compagnia assicurativa al pagamento di Euro 774.685,35.

Veniva respinta, invece, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta dalla convivente more uxorio della vittima.

Avverso tale sentenza interponeva gravame l’Assicurazione chiedendo l’integrale riforma della sentenza ed il rigetto di tutte le domande di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, delle parti attrici.

La Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riteneva sussistente in capo al defunto una corresponsabilità del 50% nella causazione del sinistro stradale, non avendo egli rispettato l’obbligo di mantenere rigorosamente la destra della propria corsia di percorrenza ed avendo tenuto una velocità troppo elevata rispetto allo stato dei luoghi, a nulla rilevando la presenza di detriti sulla strada.

Gli eredi impugnano in Cassazione.

Secondo gli Ermellini «Ai fini del rispetto della prescrizione di cui all’art. 143, comma 1, Codice della strada secondo il quale i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima non è sufficiente che il veicolo viaggi nella propria mezzeria (…) ma è necessario altresì che esso circoli in prossimità del margine destro della carreggiata stessa”.

Tuttavia, chiarisce la Suprema corte, non con figura violazione del Codice della strada il fatto che un veicolo non marci in prossimità del margine destro della medesima, laddove risulti accertata la presenza di detriti sulla strada aderenti al margine destro della carreggiata che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza di marcia del veicolo.

Difatti, la Corte territoriale ha applicato l’art. 143 del Codice della Strada “in modo assolutamente svincolato dalla specifica realtà fattuale di riferimento (..) senza operare alcun tipo di doverosa e logica “contestualizzazione” del precetto normativo, di per sé elastico, in relazione alle (concrete) condizioni/circostanze di tempo e di luogo caratterizzanti il caso concreto”.

Il ricorso viene accolto. La sentenza impugnata viene cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

La redazione giuridica

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