Previste pene fino a 10 anni e 8mila euro di multa

Gli ultimi terremoti verificatisi nel centro Italia hanno riportato alla ribalta il fenomeno dello sciacallaggio. Proprio per garantire, in occasione di calamità naturali, una maggiore e più efficace tutela delle vittime, nei giorni scorsi è stato presentato a Palazzo Madama dalla senatrice del Gruppo Misto, Raffaella Bellot, un disegno di legge ad hoc, avente l’obiettivo di contrastare lo sciacallaggio mediante una certezza maggiore della pena.
Le popolazioni colpite dai terremoti, si legge nella relazione del testo, oltre a dover fare i conti con la perdita dei propri averi e con le ferite fisiche, si ritrovano a dover fronteggiare anche “l’azione meschina di soggetti che, come la cronaca, non solo recente, ci insegna, approfittando della tragedia hanno portato a compimento furti e depredazioni”.
Secondo gli autori del provvedimento, i comportamenti dei cosiddetti ‘sciacalli’ – ovvero coloro che si rendono responsabili di furto o di saccheggio di persone o luoghi colpiti da calamità naturali o più in genere da disgrazie – è purtroppo, “un fenomeno tristemente connesso ad eventi tragici come quelli avvenuti recentemente nel nostro Paese”. Il grande disvalore di tali comportamenti necessita di una risposta punitiva- sanzionatoria da parte dell’ordinamento che sia il più possibile adeguata e proporzionata e che possa rappresentare un valido deterrente.
Il ddl prevede l’introduzione nel codice penale di una fattispecie ad hoc che consentirà a chi dovrà giudicare di disporre di strumenti dedicati, colmando la lacuna attualmente esistente. A tal fine, il disegno di legge propone di introdurre nel codice penale la nuova fattispecie di reato. Nello specifico è prevista l’introduzione dell’articolo n. 624-ter, relativo per l’appunto allo ‘sciacallaggio’ per punire “chiunque commette azioni oggettivamente riconducibili alle fattispecie di furto e di furto in abitazione approfittando di circostanze di tempo e di luogo connesse a calamità naturali, quali terremoti e alluvioni”.
Le pene per il reato variano tra i quattro e i dieci anni, mentre sul fronte pecuniario le ammende sono comprese tra i 4 e gli 8mila euro. Prevista, inoltre, a garanzia di una difesa sociale efficace, una modifica al codice di procedura penale, ovvero , l’aggiunta all’articolo 380 della lettera e-ter per consentire l’arresto in flagranza di reato anche per lo sciacallaggio.

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