Non è stata esaminata la griglia del tombino e dalle testimonianze non si può desumere l’esistenza di una sconnessione, tanto più che il particolare non è stato riferito nel corso del giudizio (Corte d’Appello di Roma, Sezione Prima, Sentenza n. 5011/2020 del 16/10/2020 RG n. 4758/2015)
Il Tribunale di Cassino respingeva la domanda della danneggiata volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’incidente occorsole in data 26/6/2003 alle 11,00, quando, mentre attraversava la Piazza Risi, giunta in prossimità dei civici n° 2/3, a causa di un insidioso avvallamento esistente sulla sede stradale, dovuto alla presenza di un tombino, era caduta a terra riportando gravi danni alla gamba sinistra, con postumi invalidanti.
Il Tribunale di Cassino ha respinto la domanda dell’attrice, sostenendo che la medesima non aveva provato il nesso di causa fra la cosa e l’evento lesivo, in quanto dalla documentazione clinica prodotta e dalla CTU medico legale disposta era risultato che la caduta era stata provocata da un abbassamento della pressione o della frequenza cardiaca; che non era stato richiesto alcun intervento degli agenti della polizia locale in merito al sinistro occorso al fine di constatare l’esistenza del pericolo; che i testi escussi non avevano fornito alcuna indicazione utile ad escludere che la vera causa della caduta fosse diversa dal malore che la stessa attrice aveva riferito come motivo del sinistro ai sanitari del pronto soccorso.
L’attrice in appello lamenta illogicità ed erroneità della sentenza, ove, il giudice di primo grado, pur avendo rilevato l’esistenza di un dislivello del manto stradale in corrispondenza di un tombino per la raccolta delle acque piovane, aveva escluso l’esistenza del nesso eziologico tra la cosa e il danno, elemento che invece era emerso dalle dichiarazioni dei testi escussi i quali avevano ricostruito la dinamica dell’incidente.
La Corte non condivide la tesi del primo giudice circa la invalidità della la procura in quanto non congiunta materialmente ad alcuno degli atti indicati nell’art . 83 c.p.c..
La giurisprudenza al riguardo ha infatti chiarito che: “Il requisito prescritto dall’ art . 83 comma 3 c.p.c., nel testo modificato dall’art. 1 della legge 141/1997, della materiale congiunzione tra il foglio separato con il quale la procura è stata rilasciata e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi”.
Ciò chiarito preliminarmente, nel merito l’appello viene ritenuto infondato per carenza della prova del nesso di causalità da parte dell’attrice.
Dal certificato del pronto soccorso prodotto si legge “anamnesi medico riferisce episodio lipotimico con trauma distrattivo ginocchio sinistro” e in calce alla dicitura diagnosi si legge “episodio lipotimico con distorsione lcm sin.”.
Il CTU nominato in primo grado ha sottolineato che “il medico di servizio al pronto soccorso dell’ Ospedale di Cassino, alla luce di quanto riferito dall’infortunata mette in relazione il traumatismo riportato a carico del ginocchio sinistro non con una caduta in una buca, bensì con un episodio lipotimico” .
Il Giudice di primo grado, inoltre, ha correttamente sottolineato che non era stato richiesto l’intervento della polizia municipale al fine di constatare l’esistenza del pericolo e che le prove testimoniali assunte non erano idonee ad escludere che la caduta fosse avvenuta a causa del malore.
In ogni caso, sottolinea la Corte, la prova del nesso di causa può ritenersi insussistente anche sotto altro e diverso profilo.
“In tema di responsabilità civile per danni da cosa in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione -ufficiosa – dell’art. 1227 comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Costituzione, sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra il fatto e l’evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” ( Cass. civ. n° 2345/19, n° 9315/19, n ° 2480/18, n° 27724/18).
La danneggiata, nell’atto introduttivo deduceva di essere caduta “a causa di un insidioso avvallamento esistente sulla sede stradale per l’esistenza di un tombino” ed anche nella richiesta in atti di accertamento della pericolosità del luogo spedita al Comune solo il 22 luglio 2003, la stessa aveva dichiarato di essere caduta “a causa di un insidioso avvallamento stradale (tombino) esistente sulla piazza in prossimità dei civici n ° 2 /3 non previsto e non prevedibile” .
La donna, quindi, sosteneva in primo grado di essere caduta per l’avvallamento e non a causa della sconnessione del tombino, argomento nuovo introdotto soltanto tardivamente dopo la precisazione delle conclusioni, negli scritti conclusivi e dunque inammissibile.
I testi di parte attrice hanno affermato di avere visto la donna “traballare come se camminasse su un piano instabile e quindi cadere a terra” e cadere “violentemente a terra sentendo il rumore della griglia del tombino che si assestava sulla cornice di ferro della stessa. Presumo che al momento del passaggio sulla griglia la stessa si sia assestata per via del peso della signora facendole perdere l’equilibrio”.
Ebbene, osserva la Corte, non essendo intervenuto la Polizia Locale, non è stata esaminata la griglia in questione e dalle sole dichiarazioni testimoniali non si può desumere che la griglia fosse effettivamente sconnessa, tanto più che il particolare non era stato mai riferito dall’attrice nel corso del giudizio.
Dal materiale fotografico prodotto in giudizio l’avvallamento è perfettamente visibile, e comunque la caduta è avvenuta in orario mattutino.
Oltretutto, il tombino in questione si trovava a circa 6/7 m dalle strisce pedonali e pertanto se l’attrice avesse attraversato sulle strisce pedonali l’ incidente non si sarebbe verificato .
Per tali ragioni la Corte ritiene che il sinistro sia interamente addebitabile alla danneggiata e conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione.
La Corte d’Appello di Roma, sull’appello proposto contro la sentenza n. 93 /15 emessa dal Tribunale di Cassino : respinge l’appello e conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione ; condanna l’appellante alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 3.777 ,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge ; dichiara esistenti a carico dell’attrice i presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 1 comma 17 della legge n.228 del 2012.
Avv. Emanuela Foligno
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Buongiorno sono rosario 49 anni di catania. la contatto perche a fine agosto 2024, causa di un tombino su tutta la sede stradale,la ruota della bici si incatrava nelle bacchette irregolari e qualcuna mancante, causandomi una caduta con delle ferite sul viso che mi hanno portato in ospedale con punti di sutura al viso (circa 10)lasciandomi segni permanrnti. Io dopo lincidente ho chiamato i vigili (anche se quando sono arrivati io non ero sul posto perche ero andato alla guardia medics. Che mi ha mandato al pronto soccorso) cmq ho verbale dei vigili, e cartella di pronto soccorso dove sono stato medicato con punti di sutura (con foto del posto dell incidente e del trauma).chiedo se lossibile richiedere un risarcimento per un problema che mi pure, in questi mesi mesdo a disagio e rimarrà per sempre
certo che lo può chiedere