La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del gestore di un bar per scommesse illegali effettuate all’interno del suo locale. L’uomo aveva permesso a un cliente di scommettere utilizzando il conto gioco intestato a una dipendente, realizzando così una puntata su rete fisica senza alcuna autorizzazione prevista dalla legge. L’attività ha generato un profitto illecito per il gestore, che è stato giudicato penalmente responsabile, in quanto la gestione diretta delle scommesse e l’intermediazione senza concessione costituiscono violazione dell’art. 4, comma 4-bis, Legge 401/1989 (Corte di Cassazione, terza penale, sentenza 19 dicembre 2025, n. 40790).
I fatti
L’imputato usando il conto di gioco riferibile alla sua dipendente ha realizzato una scommessa su rete fisica, anziché a distanza, in assenza di alcuna autorizzazione, in beneficio del cliente, in modo da ottenere comunque un profitto in caso di perdita costituito dalla provvigione legata alle perdite dei conti di gioco affiliati. Il giudizio di responsabilità è stato fondato sulle dichiarazioni rese dal soggetto scommettitore e sui risultati delle attività di indagine svolte dalla polizia giudiziaria.
Assume che la Corte d’appello abbia omesso di valutare che l’imputato era in possesso di un regolare contratto di affidamento delle attività di promozione pubblicizzazione e diffusione di giochi pubblici a distanza stipulato con la Celabet.it della società Poker e Bet, che presuppone l’autorizzazione prevista dall’art. 4, comma 4-bis, Legge n. 401 del 1989 e che, di conseguenza, avrebbe potuto aprire conti in gioco e provvedere alla liquidazione degli importi a favore dei giocatori in conformità a quanto previsto dal protocollo dei conti in gioco; censura, altresì, la lacuna probatoria in ordine alla circostanza che la giocata fosse stata effettuata utilizzando un conto gioco di un terzo anziché il conto gioco del cliente, difettando gli scontrini delle scommesse.
I Giudici di secondo grado, errando, avrebbero desunto dalla mera presenza dell’imputato nella ricevitoria la sua consapevolezza di concorrere nella condotta posta in essere dalla dipendente.
Il parere della Cassazione
L’impugnazione tende in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato. Le deduzioni sono del tutto generiche e non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata, i Giudici hanno osservato che l’autorizzazione nella titolarità del Bar consentiva l’apertura di conti gioco personali e le ricariche, ma non l’attività di intermediazione realizzata nel caso di specie, avendo l’imputato messo a disposizione del cliente un conto gioco di terzi.
La Corte territoriale ha correttamente qualificato i fatti applicando i principi di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte.
E, infatti, la normativa amministrativa prevede che le attività di raccolta e di gestione delle scommesse siano esercitabili solo da soggetti che abbiano ottenuto, al termine di una pubblica gara, una delle concessioni, di cui lo Stato fissa il numero complessivo. I medesimi soggetti debbono ottenere tuttavia, anche un’autorizzazione di polizia che, ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S., “può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”. La proposta al pubblico di giochi d’azzardo senza concessione o autorizzazione di polizia è sanzionata penalmente ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, L. 401 dell989.
Le scommesse illegali e intermediazione conto terzi
Qualora l’agente non si sia limitato alla mera trasmissione delle scommesse effettuate dai clienti ad un allibratore straniero, ma abbia posto in essere la condotta di cui all’art. 4, comma 4 bis, L. 401/1989 attraverso un’attività di intermediazione e raccolta diretta delle scommesse, rimane escluso ogni profilo discriminatorio nella partecipazione dell’allibratore straniero alle gare, dovendo escludersi la sussistenza di una ipotesi di servizio transfrontaliera “puro” offerto dall’operatore estero, sì che l’attività di esercizio di raccolta di scommesse e la conseguente necessità di titolo autorizzativo vanno individuate direttamente in capo all’operatore italiano.
Quanto al compimento dell’attività di intermediazione in scommesse, la Corte di appello, ha correttamente ritenuto che la giocata fosse stata effettuata su conto gioco di terzi, evidenziando che gli operanti avevano esaminato tre ricevute recanti codice fiscale non intestato all’imputato, circostanza ammessa dal medesimo, e che tale elemento fosse idoneo a comprovare il fatto.
La seconda e la terza lettura sono infondate, La sentenza impugnata descrive puntualmente le modalità operative, evidenziando che l’imputato ha raccolto denaro da giocare su piattaforme estere senza riversarlo su conti gioco riferiti ai singoli giocatori, rendendo anonime le puntate e realizzando attività di intermediazione illecita, non un servizio transfrontaliera puro.
Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avv. Emanuela Foligno





