Scontro mortale tra due autocarri: ma per i giudici della Cassazione la condotta irregolare dell’imputato, costituiva mera occasione dell’evento; a cagionare il sinistro era stata la pericolosa manovra di sorpasso del veicolo danneggiato

La vicenda

Nel 2015 il Tribunale di Agrigento aveva condannato un uomo per il delitto di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale
L’incidente mortale si era verificato, in prossimità di un cantiere edile, su tratto di strada rettilineo e in leggera discesa, ove non era consentito il sorpasso, né era permessa la svolta a sinistra (vi era linea gialla continua) e il limite di velocità era di 50 kmh.
L’imputato, diretto al cantiere, era alla guida di un’autobetoniera con un carico di calcestruzzo, mentre la vittima lo seguiva, nello stesso senso di marcia alla guida di un autocarro.
In primo grado, l’incidente era stato attribuito alla responsabilità di ambedue i conducenti, perché, se da un lato il conducente dell’autocarro stava procedendo a una velocità più che doppia (130 kmh) rispetto a quella massima prevista e stava eseguendo una manovra di sorpasso non consentita dell’autobetoniera, si era ritenuto che anche quest’ultimo stesse, contemporaneamente, effettuando una manovra di svolta a sinistra, non consentita, in direzione del cantiere, diminuendo repentinamente la velocità (da 80 a 20 kmh) e impegnando parzialmente, con tale manovra, l’opposta corsia di marcia con le ruote gemellari sinistre. Fu proprio tale ultimo comportamento a determinare il violentissimo tamponamento con l’autocarro.
La decisione confermata anche in appello, fu poi impugnata con ricorso per Cassazione dal difensore dell’imputato, al fine di ottenere il riconoscimento della totale assenza di responsabilità del suo assistito. In altre parole, a detta del ricorrente, la sua violazione dell’obbligo di tenere la destra (di cui all’art. 143 Cds) non avrebbe avuto alcuna incidenza causale sull’impatto.
E il ricorso è stato accolto.

La causalità della colpa

«Il profilo non adeguatamente considerato dalla sentenza impugnata- affermano i giudici della Suprema Corte – è costituito dalla c.d. causalità della colpa, per tale dovendosi intendere l’introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio poi concretizzatosi con l’evento, posta in essere attraverso la violazione delle regole di cautela specificamente finalizzate a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di quel rischio».
La giurisprudenza ha più volte ribadito, anche di recente, che la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell’agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018).
Ebbene, nel caso in esame, la Corte di merito aveva ravvisato il profilo di rilevanza eziologica della violazione dell’art. 143 C.d.S. ascritta all’imputato nel fatto che l’urto tra i due automezzi, verificatosi tra lo spigolo posteriore sinistro dell’autobetoniera e lo spigolo anteriore destro dell’autocarro, avvenne in un punto tale da aver condotto il consulente tecnico ad affermare che, se l’autobetoniera condotta dall’imputato avesse tenuto la destra, l’urto medesimo non si sarebbe verificato.

La decisione

Tale assunto, – a detta degli Ermellini –  spiega unicamente la dinamica occasionale dell’evento sul piano della causalità materiale, ma non anche la rilevanza eziologica della regola cautelare (l’art. 143 C.d.S.) in funzione del rischio che tale regola era finalizzata a prevenire.
Ed infatti, secondo un risalente ma mai disatteso arresto giurisprudenziale “non versa in colpa il conducente di un autoveicolo che, circolando fuori mano con invasione di una parte della corsia sinistra della carreggiata, venga sorpassato e urtato a tergo da altro veicolo il cui conducente abbia ugualmente tentato il sorpasso pur non disponendo di spazio libero laterale sufficiente per poterlo eseguire senza pericolo. Infatti, la condotta irregolare del primo veicolo costituisce mera occasione del sinistro, mentre causa esclusiva dello stesso deve ritenersi la pericolosa manovra di sorpasso del secondo veicolo” (Sez. 4, Sentenza n. 3540 del 01/10/1987).
Per queste ragioni, la sentenza impugnata è stata annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Palermo, per nuovo giudizio di merito.

La redazione giuridica

 
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