La società di gestione della tratta ha una responsabilità oggettiva sulla cosa in custodia e deve svolgere un’adeguata vigilanza per prevenire pericoli quali uno scontro tra veicolo e animale

Un automobilista, in seguito a sinistro stradale, agiva in giudizio nei confronti della società di gestione della tratta autostradale per ottenere il risarcimento del danno. Il conducente, mentre procedeva a velocità regolare, era stato protagonista di un caso di scontro tra veicolo e animale.

Nello specifico, un capriolo, “provenendo dalla carreggiata opposta, aveva saltato il divisorio centrale e aveva improvvisamente attraversato quella sulla quale egli viaggiava, proprio nel momento del suo passaggio”.

La Corte d’Appello aveva riformato la sentenza del Tribunale escludendo la responsabilità della società di gestione. Per il giudice di secondo grado risultava decisiva la circostanza secondo cui “la rete di recinzione esterna della sede autostradale, nel tratto interessato dal sinistro, era risultata integra”. Così era stato accertato dalla Polizia stradale.

In base a tale considerazione andava esclusa, in capo alla società, la responsabilità da cosa in custodia prevista dall’art. 2051 c.c. Il fatto che modalità, tempo e luogo di ingresso dell’animale fossero ignote non consentiva infatti di affermare la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il sinistro.

Inoltre, alla società di gestione non poteva essere imputata neppure la responsabilità extracontrattuale derivante dall’art. 2043 c.c. per lo scontro tra veicolo e animale. L’ingresso in autostrada del capriolo, infatti, aveva rappresentato una circostanza imprevedibile e non prevenibile.

La vicenda è quindi approdata in Cassazione, su ricorso presentato dall’automobilista. La Suprema Corte,  con la sentenza n. 11785/2017, ha ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte, rinviando la causa alla Corte d’Appello per un nuovo giudizio.

Secondo gli Ermellini, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ha natura oggettiva. Essa trova fondamento nell’esigenza che “chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi”.

La responsabilità, quindi, è in capo al custode “a prescindere da ogni accertamento di colpa” . Egli, in quanto titolare di un “potere di governo” della cosa, ha il dovere di “eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte”. Così come ha il compito di “escludere i terzi dal contatto con essa”.

Nel caso delle autostrade,  la società di gestione è tenuta a svolgere un’adeguata attività di vigilanza per prevenire e eliminare le eventuali cause di pericolo per gli utenti.

Pertanto, con riferimento al caso esaminato, la circostanza dell’integrità della recinzione autostradale, non costituiva un ‘caso fortuito’, come ritenuto erroneamente dalla Corte d’Appello. Al contrario tale circostanza confermava, a detta della Cassazione, che il danno era stato la conseguenza dell’inefficace esercizio dei poteri di sorveglianza della cosa.

 

 

Hai vissuto un’esperienza simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

 

Leggi anche:

CADUTA DAL TETTO DEL GARAGE CONDOMINIALE: CHI È RESPONSABILE?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui