Scout speed: vige sempre l’obbligo di presegnalazione?

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Il Tribunale di Paola con una sentenza fornisce importanti chiarimenti in merito allo scout speed e all’obbligo di presegnalazione

Con la pronuncia numero 767/2018, il Tribunale di Paola ha fatto il punto in merito all’obbligo di presegnalazione dello scout speed.

Per i giudici, infatti, i dispositivi scout speed, impiegati per l’accertamento della velocità in modalità dinamica, devono ritenersi assoggettati all’obbligo di segnalazione preventiva ai sensi dell’art. 142, comma 6-bis, del codice della strada.

Una conclusione, questa, già raggiunta dal Tribunale di Belluno con la sentenza numero 535/2017, ma nel caso di specie vi si è giunti con un percorso argomentativo differente.

Infatti, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza del 2017, il giudice di Paola ha ritenuto che, con riferimento agli scout speed, si debba procedere alla disapplicazione incidentale dell’articolo 3 del decreto del Ministero dei Trasporti del 15/08/2007.

Questa norma, ricordano i giudici, è andata oltre i limiti fissati dall’articolo 142, comma 6-bis, del codice della strada.

Un articolo che demandava al Ministero solo la definizione delle modalità di impiego dei cartelli o dei dispositivi di segnalazione e non la previsione di specifiche deroghe all’obbligo in questione.

Pertanto, secondo i giudici, lo scout speed non può essere considerato un tertium genus.

Esso, dunque, rientra a pieno titolo tra le postazioni di cui all’art. 142, comma 6-bis, c.d.s..

Ergo, non vi è alcuna plausibile ragione per ritenere esso sia esente dall’obbligo di presegnalazione.

In base all’articolo 3 del decreto ministeriale, inoltre, risulta non conforme alla norma regolante la materia in esame e deve essere disapplicato incidentalmente.

In conclusione, attraverso la disapplicazione del predetto articolo 3, il Tribunale di Paola ha ritenuto che anche per gli scout speed debba ritenersi vigente l’obbligo di segnalazione preventiva.

Pertanto, laddove non vi siano cartelli o dispositivi luminosi che preannuncino l’utilizzo dell’apparecchio, il verbale relativo a un’infrazione stradale accertata con tale strumento deve ritenersi invalido e va annullato.

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