Una importante ordinanza del tribunale di Chieti ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione dell’esecuzione per estinzione dei crediti

Il tribunale di Chieti ha emesso un’interessante ordinanza sulla esecuzione sospesa per estinzione dei crediti.

In premessa, però, occorre ricordare che l’art. 624 c.p.c. prevede la sospensione per opposizione all’esecuzione, quindi, nei casi in cui venga proposta opposizione all’esecuzione il giudice, se concorrono gravi motivi, sospende il processo con o senza cauzione.

Non solo.

Va altresì precisato che, avverso l’ordinanza che dispone la sospensione è ammesso reclamo (nel termine perentorio di 15 giorni) ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.

Detto ciò, veniamo al recente provvedimento emesso dal Tribunale di Chieti. Esso ha dichiarato l’ esecuzione sospesa per intervenuta prescrizione dei crediti.

La vicenda

Nel caso di specie, l’avvocato della parte opponente aveva sostenuto l’inefficacia del pignoramento. Nel farlo, aveva fatto riferimento alla inesistenza della notifica dello stesso.

Nello specifico, con riferimento alla notificazione degli atti tributari ha menzionato il decreto legislativo n. 217 del 2017, entrato in vigore il 27.01.2018.

Quest’ultimo ammette la notifica a mezzo PEC degli atti di riscossione secondo formato p7m, che rappresenta la c.d. “busta crittografata”.

Infatti, solo questo formato contiene il documento originale evidenziando la firma informatica e la chiave per sua verifica.

Oltre a ciò, veniva anche evidenziato che la PEC, usata ai fini della notifica dell’atto di pignoramento, non era certificata dall’agenzia delle entrate riscossioni.

Pertanto, non a norma del decreto ministeriale nell’elenco Ini-gov ini-pec e reginde. Infine, veniva evidenziato che parte opposta aveva allegato la fotocopia di semplici estratti di ruolo che facevano riferimento a situazioni ultra decennali.

Alla luce di ciò, non risultando regolare notifica anche per l’intimazione di pagamento si è verificata una nullità non produttiva di effetti.

In considerazione di tutte le eccezioni sollevate da parte opponente il Dott. Cozzolino, sciogliendo una riserva precedentemente assunta, ha stabilito che l’ esecuzione sospesa era tale per l’intervenuta prescrizione dei crediti.

In buona sostanza, tutte le cartelle esattoriali poste a fondamento del pignoramento, tranne una, erano state notificate nell’anno 2008, quindi, relative a crediti soggetti a prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2948 comma 1 n. 4 c.c.

Di conseguenza neppure la notifica delle intimazioni di pagamento, avvenuta nei mesi di aprile e giugno 2018, poteva determinare la reviviscenza di crediti prescritti.

Pertanto, solo per un’unica cartella, notificata in data 28.04.2018, è stato disposto il prosieguo dell’esecuzione forzata.

Quanto a tutte le altre cartelle esattoriali, poste a fondamento dell’atto di pignoramento, è stata sospesa l’esecuzione.

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