Il Tribunale di Vicenza ha precisato come il trasporto pubblico debba essere garantito ai disabili i quali devono usufruire degli stessi benefici degli altri cittadini

Il Tribunale di Vicenza ha precisato che tra gli obblighi delle società che gestiscono il trasporto pubblico vi è quello di garantire agli utenti con disabilità di muoversi liberamente sul territorio.

I cittadini con disabilità, infatti, hanno diritto alle stesse condizioni degli altri cittadini, usufruendo di servizi di trasporto pubblico appositamente adattati o di servizi alternativi.

La pronuncia è del 13 settembre 2017.

Il caso

Nel caso oggetto della sentenza, un’associazione che si occupa di tutela dei disabili aveva proposto ricorso contro la società che si occupa del trasporto pubblico nel Comune di Vicenza.

L’associazione aveva accusato la stessa società di operare una discriminazione nei confronti delle persone disabili. Ciò “in quanto i mezzi utilizzati per il trasporto non sono accessibili alle persone con disabilità motorie”.

Non solo. Era anche stato evidenziato che i mezzi del trasporto pubblico erano “privi delle pedane estraibili che consentono alle persone costrette a muoversi su sedia a rotelle di salire e scendere dal mezzo in condizioni di autonomia e sicurezza e sono altresì privi dei sistemi di bloccaggio della carrozzina che assicurino al disabile, una volta salito sul mezzo, di viaggiare in sicurezza”.

Di conseguenza, l’associazione aveva chiesto che il Tribunale ordinasse alla società di cessare immediatamente tale condotta discriminatoria.

Inoltre, era stato chiesto di predisporre degli strumenti tecnici idonei a consentire alle persone disabili di poter salire e scendere dagli autobus del trasporto pubblico. E di farlo in condizioni di sicurezza, autonomia e dignità.

Il Tribunale di Vicenza ha ritenuto fondato il ricorso. I giudici, infatti, affermano che nel contratto con cui il Comune aveva affidato alla società parte in causa la gestione del servizio di trasporto pubblico, era previsto “l’obbligo dell’affidatario di rispettare ogni obbligo di servizio previsto dalla normativa applicabile”.

Non solo. Il Tribunale ha ricordato che, tra gli obblighi di legge, “vi è quello di non violare i diritti soggettivi degli utenti”.

Inoltre, tra i diritti degli utenti con disabilità vi è quello ‘di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi’ (Legge n. 104/92 art. 26)”.

Pertanto, il gestore del servizio di trasporto pubblico è obbligato a non pregiudicare i diritti soggettivi dei disabili. Così come il “limite delle risorse economiche disponibili” non può giustificare condotte illecite.

Oltre a ciò, “una maggiore attenzione alle esigenze degli utenti disabili avrebbe consentito di raggiungere risultati apprezzabili, nei termini sopra descritti, ben prima del deposito del ricorso in esame, senza necessità di interventi eccessivi o sproporzionati, e quindi nell’ambito di un ragionevole bilanciamento tra diritti dell’utenza in posizione di svantaggio ed esigenze di contenimento dei costi”.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Vicenza ha condannato la società di gestione del trasporto pubblico ad adottare, entro sei mesi, un “piano di rimozione delle discriminazioni in essere ai danni dei portatori di disabilità motoria”, avente ben precise caratteristiche.

La società è stato quindi condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 6.000,00, a titolo di risarcimento del danno.

 

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