Con riguardo all’attività amministrativa di riscossione, in ambito fiscale (nel caso di specie di crediti previdenziali) vale, come regola generale, il termine ordinario di prescrizione

La vicenda

La Corte di appello di L’Aquila aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali relativo alla cartella di pagamento emessa da Equitalia Servizi riscossione spa nei confronti della controparte.

La corte territoriale aveva ritenuto applicabile il termine quinquennale di prescrizione.

Con l’unico motivo di ricorso l’agente della riscossione ha dedotto l’errata decisione della Corte territoriale in punto di mancata applicazione del termine decennale di prescrizione in caso di cartella esattoriale divenuta definitiva perché non impugnata.

Ad avviso della ricorrente la prescrizione decennale non è derivante dalla applicazione del disposto dell’art. 2953 c.c., in quanto pacificamente, la cartella non opposta non è paragonabile alla sentenza passata in giudicato, come enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 23397/2016, ma da specifiche disposizioni in materia tributaria quali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, e il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 19 e 20, in materia di azione di riscossione nelle ipotesi di avvenuto “discarico” dei ruoli.

Le disposizioni in esame, a suo dire, preliminarmente attribuiscono (art. 17) effetto novativo alle singole obbligazioni con la formazione della cartella esattoriale, che dunque portano ad escludere i singoli termini previsti per ciascun differente credito originativo delle cartelle e poi, (artt. 19 e 20), prevedendo un termine decennale per il riaffidamento all’agente della riscossione, da parte dell’ente creditore, dell’attività di recupero, individuerebbero, in generale, un termine decennale di prescrizione del credito complessivamente considerato dalla cartella costituita.

La pronuncia della Cassazione

Ma per i giudici della Suprema Corte (Sezione Lavoro, ordinanza n. 241062019) le norme richiamate sono inutilizzabili nella fattispecie in esame “anche perché pur nell’ambito della riscossione fiscale – si tratta di norme che non hanno alcuna attinenza ai rapporti tra contribuente ed Ente impositore, riguardando – in modo emblematico – i rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione come risulta evidente ove si consideri che il citato D.Lgs. n. 112, Capo II, contiene i “Principi generali dei diritti e degli obblighi del concessionario” e tale Capo, Sezione I (artt. da 17 a 21) disciplina i “Diritti del concessionario”, regolando il “Discarico per inesigibilità” all’art. 19 e la “Procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli” all’art. 20”.

Come precisato dalla giurisprudenza, la procedura di discarico per inesigibilità di quote di imposta, di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20, ha carattere meramente amministrativo e riguarda esclusivamente il rapporto giuridico di dare-avere intercorrente tra il concessionario e l’ente creditore, al fine di accertare se sussista o meno il diritto al rimborso (Cass. SU 29 ottobre 2014, n. 22951; Corte Conti Calabria Sez. giurisdiz. 7 marzo 2011, n. 150; Corte Conti Sicilia Sez. giurisdiz., 4 ottobre 2010, n. 2041).

La norma generale di salvaguardia per l’ente creditore

Nell’ambito di tale procedura, all’art. 20, comma 6, è stata prevista una “norma generale di salvaguardia per l’ente creditore”, stabilendosi che qualora tale ente, nell’esercizio della propria attività istituzionale individui – successivamente al discarico – l’esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, “a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale”, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all’agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere.

In questo caso, l’azione dell’agente della riscossione deve essere preceduta dalla notifica dell’avviso di intimazione previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50.

In definitiva, i giudici della Suprema Corte hanno chiarito che “il riferimento alla prescrizione decennale, contenuto nell’art. 20, comma 6 D.Lgs. n. 112 del 1999, risulta effettuato sempre in ambito sostanziale e senza alcun possibile riferimento all’art. 2953 c.c., visto che pacificamente viene richiamato con riguardo alla attività amministrativa di riscossione – per la quale, in ambito fiscale, vale, come regola generale, il termine ordinario della prescrizione – nell’ambito di una procedura (di discarico per inesigibilità) del pari di natura pacificamente amministrativa”.

Per tutte queste ragioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e perciò rigettato.

La redazione giuridica

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