Pensioni di vecchiaia anticipate: l’applicazione del regime delle finestre

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pensioni di vechiaia anticipate

Non è corretto sostenere che, per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre, la legge avrebbe dovuto esplicitarlo, dato che esse rientrano nell’ampio disposto del D.L. 78/2010, art. 12

La vicenda

Nel 2013 la Corte d’Appello di Firenze rigettava il gravame dell’Inps, confermando la decisione di prime cure con la quale, verificata la sussistenza dei requisiti contributivi e sanitari, l’Istituto era stato condannato al pagamento, in favore del convenuto, dei ratei della pensione anticipata di vecchiaia, a decorrere dal 1 gennaio 2011

Per la Corte territoriale il sistema delle finestre, introdotto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010, non si riferiva – per motivi letterali e logici – alla categoria dei lavoratori gravemente invalidi, e quindi alla pensione di vecchiaia anticipata, e si applicava soltanto a coloro che acquisiscono il diritto a pensione di vecchiaia al raggiungimento di determinati requisiti anagrafici.

Vista la peculiare condizione sanitaria dei predetti soggetti, il limite di età per la pensione anticipata non poteva intendersi slittato neppure dopo l’adeguamento dei requisiti di accesso agli incrementi delle speranze di vita, secondo la disciplina dettata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 12-bis.

Il ricorso per Cassazione

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps, denunciando, con l’unico motivo, la violazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12 convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122.

Per l’istituto di previdenza la norma in questione ha disposto, in via generale, lo slittamento di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia e non si riferisce, perciò, solo ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia a 60 anni, se donne, ed a 65 anni se uomini, dato che la regola introdotta opera anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata.

Peraltro, il legislatore, ha previsto espressamente le deroghe a tale slittamento, con i commi 4 e 5 dell’art. 12 del D.L. n. 78 cit., fra le quali non rientra la pensione di vecchiaia anticipata e dei lavoratori invalidi.

Con l’ordinanza n. 24363/2019, in commento, la Sezione Lavoro della Cassazione ha accolto il ricorso poiché coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare, con Cass. n. 30133 del 2018).

Il riferimento normativo

La disposizione del D.L. n. 78 del 2012, art. 12, comma 1, conv., con modif., in L. n. 122 del 2010, individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque, lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia.

Si tratta – hanno aggiunto gli Ermellini – non solo dei “soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato”, ma anche – oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma – di tutti gli altri soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”.

Dal punto di vista letterale ed in base all’ampia proposizione dettata dalla legge, nel perimetro normativo rientrano i soggetti che, essendo “invalidi in misura non inferiore all’80%”, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 502 del 1993, art. 1 in relazione allo stesso settore privato.

Quest’ultima normativa, al comma 1, ha subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia “…al compimento della età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”, secondo la quale l’età pensionabile è stata portata a 65 anni per l’uomo e 60 anni per la donna.

Il predetto art. 1, al comma 8 ha poi, espressamente, escluso gli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento dall’ambito di applicazione dei più elevati limiti di età, con la conseguenza che, per essi, l’accesso al trattamento di vecchiaia è consentito all’età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini.

La decisione

Ebbene per i giudici Ermellini, la pensione anticipata oggetto di causa, va considerata un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una mera deroga all’applicazione di una norma generale concernente l’innalzamento della soglia dell’età pensionabile prima in vigore, nell’ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all’80 per cento.

Del resto, la Cassazione ha già avuto modo di chiarire che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta “una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un’integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento.

Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (…diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall’invalidità) previsti dalla L. n. 222 del 1984″ (Cass., n. 11750 del 2015).

Al riguardo, non è neppure corretto sostenere che, per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre, la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell’ampio disposto (“alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi”) utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso art. 12 citato.

Per tutte queste ragioni, la sentenza impugnata è stata cassata e la Corte, decidendo nel merito, ha rigettato l’originaria domanda.

La redazione giuridica

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