Nuova arma in favore degli utenti della strada, il mancato adeguamento al Codice pone il Comune a rischio ricorsi avverso i verbali ove la segnaletica sia poco chiara, inadeguata o non a norma secondo il Codice della Strada. 

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Occorre partire dalla fonte normativa che spiega il riformato Codice cioè la Direttiva n.301 del 28 dicembre 2000 -Fonte Ministero dei Lavori Pubblici, che si esprime sulla corretta ed uniforme applicazione del Codice della Strada, che pone l’attenzione degli Enti, a vario livello, per sensibilizzare l’obbligo ad una maggiore cura ed impegno anche finanziario per il mantenimento dell’arredo segnaletico e semaforico, nelle migliori condizioni.

Numerosi sinistri stradali derivano dall’usura dei materiali o dalla mancata manutenzione, ovvero l’installazione in condizioni difformi dalle prescrizioni del Regolamento (sul punto art. 38 comma art. 79 Regolamento) manca in sostanza, come prescritto dall’art.14 comma 3 sull’obbligo alla manutenzione ed il controllo tecnico dell’efficienza. Le Amministrazioni sono tenute ad adeguarsi.

In diversi casi Amministrativi, sono emersi atti o delibere, viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello Sviamento, in pratica si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico, risultati ed obbiettivi estranei alla buona circolazione stradale. Sulla questione semaforica nonostante le disposizione del Regolamento agli articoli 159 e 169 del regolamento, le lanterne per l’attraversamento pedonale sono ancora con il vecchio formato e tipo, oltre al pericolo che arrecano, comportano peraltro anche un maggior consumo di energia e l’impiego irregolare delle indicazioni di corsia.

In una tale situazione, ed in caso di grave pericolo per la sicurezza, potrebbero ricorrere le condizioni per l’esercizio del potere sostitutivo previsto dall’art. 5 comma 2 del Codice, in pratica il Ministero preposto si sostituisce all’Ente. Elemento essenziale per la sicurezza e l’efficienza Amministrativa, è il controllo da parte dei Tecnici preposti dall’ente a norma degli artt 37 e 38 del Codice, con azioni di ricognizione e verifica. Sulla base dei criteri fissati dall’articolo 208 commi 2 e 4 del Codice, i Comuni sono tenuti a determinare annualmente con delibera della Giunta le quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da destinare al miglioramento e adeguamento della circolazione delle strade, al potenziamento e alla manutenzione della segnaletica anche semaforica.

Va ricordato altresì, che l’articolo 393 del Regolamento, fa obbligo agli Enti Locali di istituire un apposito capitolo di bilancio, di entrata e uscita, oltre ad un rendiconto finale al Ministero dei lavori Pubblici. Esiste pertanto una tassatività sulla destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie. Il risparmio all’adeguamento si può esprimere sia in termini di costi sociali, che Giudiziali in quanto il mancato adeguamento in caso di ricorso, può essere imputato direttamente al Comune come obbligato alla manutenzione e all’adeguamento della segnaletica sulle strade di Competenza.

Avv. Lorenzo Papa

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