Separazione, la moglie ha diritto a conoscere la situazione economica del marito

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Il coniuge può richiedere l’accesso a i documenti che attestino la situazione patrimoniale dell’ex partner per difendere il suo interesse giuridico attuale e concreto

In caso di giudizio di separazione o di divorzio, il coniuge ha diritto di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell’ex partner per tutelare il proprio interesse giuridico, attuale e concreto. Lo hanno chiarito due recenti pronunce emesse rispettivamente dal Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (sentenza n. 94/2017) e dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (sentenza n. 61/2017) che peraltro hanno ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Il T.A.R. pugliese, nello specifico, si è espresso sul ricorso presentato da una donna che si era vista negare, da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’accesso all’archivio dei rapporti finanziari relativi al coniuge, con il quale pendeva un giudizio di separazione giudiziale. La moglie, in particolare, imputava al marito di non aver contribuito all’andamento della vita familiare, accantonando risparmi che non gli erano dovuti in via esclusiva.
L’Agenzia , nel respingere l’istanza, aveva richiamato la legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo ritenendo che i documenti richiesti non fossero detenuti direttamente dall’amministrazione, ma richiedessero l’elaborazione di dati.
Il giudice amministrativo, tuttavia, ha ribaltato tale decisione precisando che “il diritto di accesso regolato dalla legge n. 241 del 1990 è riconosciuto a coloro che per le esigenze di tutela dei propri interessi giuridici abbiano necessità di accedere ad atti detenuti e/o conservati da pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli atti e/o documenti provenienti da privati che siano afferenti all’attività demandata alla pubblica amministrazione che li riceve e che siano necessari per le determinazioni di competenza della stessa, sia nel caso in cui debba adottare un atto richiesto dal privato medesimo, sia che debba invece procedere d’ufficio”.
Tali atti, secondo il TAR, rientrano nell’ampia nozione di documento amministrativo in quanto di atti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se sono stati da questa formati. Secondo la giurisprudenza, peraltro, non possono essere considerati atti interni privi di ogni rilevanza giuridica, né mere informazioni, rispetto alle quali sarebbe richiesta all’Amministrazione un’attività di elaborazione o di estrapolazione. Inoltre le modifiche apportate alla legge n. 241 del 1990, con la legge n. 15/2005, hanno sancito il prevalere del diritto di accesso agli atti amministrativi, esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, rispetto all’interesse alla riservatezza dei terzi.
Nel caso in esame, secondo il T.A.R., la presenza di due figli minori, nonché la tutela degli interessi economici e della serenità dell’assetto familiare prevaleva o perlomeno doveva essere contemperata con il diritto alla riservatezza in materia di accesso a tali documenti “sensibili” del coniuge. Peraltro un altro fattore dirimente chiarito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2472/2014), era rappresentato dalla circostanza che la richiesta di accesso
provenisse dal coniuge e non da un “quisque de populo”, e che l’interesse del coniuge, attuale e concreto, alla cura dei propri interessi in giudizio era di ritenersi sicuramente qualificato.

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