Il giudice ha calcolato la somma da liquidare tenendo conto della perdita di chance e del danno curriculare arrecato all’impresa

Se un’impresa viene esclusa da una gara a causa del ritardo della raccomandata contenente l’offerta, può far valere la responsabilità contrattuale della società postale. Lo ha stabilito il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, con la sentenza n. 399/2017.
L’azienda postale, nel caso in questione Poste s.p.a, non aveva rispettato i tempi di recapito indicati nelle condizioni generali; il giudice, pertanto, ha ritenuto di condannarla al risarcimento del danno derivante dalla perdita di chance, oltre al danno curriculare e alle spese di spedizione, per un totale di 5.500 euro.
Secondo il Tribunale, infatti, l’impresa partecipando alla gara avrebbe avuto elevate possibilità di vincita in virtù della percentuale di ribasso prevista in offerta economica, che sarebbe stata maggiore rispetto all’impresa risultata poi aggiudicataria della commessa. Inoltre, aveva già lavorato con l’appaltante ed era in possesso dei requisiti di natura tecnica ed economica previsti dal bando di gara.
Nel calcolo del risarcimento dovuto, in particolare,  il giudice ha preso in considerazione sia il danno emergente, sia il lucro cessante. Più specificamente il 20 per cento dell’offerta, ovvero cinquemila euro, sono stati riconosciuti in virtù del vantaggio economico perduto, ovvero gli utili che l’aggiudicazione dell’appalto avrebbe fatto conseguire all’impresa; Poste s.p.a, inoltre, è stata condannata al pagamento di ulteriori 500 euro per il danno derivante dal non aver potuto implementare il proprio curriculum di servizi svolti per la P.A.
L’unico modo con cui l’azienda postale avrebbe potuto evitare la condanna sarebbe stata la dimostrazione che il ritardo nella consegna derivava da una causa non imputabile alla gestione del servizio.

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui