Per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in caso di separazione, non è richiesto l’ulteriore requisito rappresentato dal fatto che colui che pretende il relativo emolumento non possa procurarsi detti redditi per ragioni oggettive

La vicenda

Dichiarata la separazione personale dei coniugi, il procedimento è proseguito per le sole questioni accessorie. In particolare, il Tribunale di Cosenza (sentenza n. 2138/2019) ha rigettato la domanda di addebito della separazione proposta dall’ex moglie a carico del convenuto.

Come noto – ha affermato il giudice di merito – “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall’art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quanto era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale”.

Nella specie, la ricorrente aveva posto a fondamento della richiesta le condotte violente e minacciose tenute dal coniuge dopo la riconciliazione intervenuta nell’ambito di un precedente procedimento di separazione giudiziale. L’unico specifico episodio di tal genere che aveva una precisa collocazione temporale era quello risalente al mese di luglio 2015, quando l’ex coniuge si era allontanato definitivamente dalla casa familiare.

Invero, a quella data, la crisi del rapporto coniugale era già irrimediabilmente esplosa, e pertanto tale episodio non aveva avuto alcuna efficacia causale ai fini della separazione.

Il Tribunale di Cosenza (sentenza n. 2138/2019) ha invece, accolto la domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.

La giurisprudenza ha chiarito che “condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questo sia privo di adeguati redditi propri e che sussista una disparità economica tra i coniugi senza che, a differenza di quanto previsto in materia di divorzio dall’art. 5, comma 6, L. 898/70, occorra il concorso dell’ulteriore requisito rappresentato dal fatto che colui che pretende il relativo emolumento non possa procurarsi detti redditi per ragioni oggettive” (Cass. n. 18604/05).

I “redditi adeguati” cui va rapportato l’assegno sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio che può essere determinato anche in via presuntiva, facendo riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale della famiglia al momento della cessazione della convivenza.

La decisione

Nella specie, non essendo emerso che in costanza di convivenza la ricorrente svolgesse attività lavorativa, doveva ritenersi che il tenore di vita goduto dal nucleo familiare fosse assicurato dai soli redditi del resistente.

La donna, infatti, era priva di occupazione lavorativa stabile ed era iscritta nelle liste del Centro per l’impiego come inoccupata.

Da quanto esposto era, inoltre, emersa una situazione di disparità economico –patrimoniale tra le parti, tale da giustificare l’attribuzione dell’assegno di mantenimento in favore della ricorrente, che il giudice di primo grado ha quantificato nella somma di 200 euro mensili.

La redazione giuridica

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