Accolto il ricorso proposto nei confronti del verbale di contestazione di una multa per eccesso di velocità in quanto la dichiarazione di conformità dell’autovelox recava una data successiva a quella di rilevazione dell’infrazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 33164/2019 si è pronunciata sul ricorso presentato da una società contro il verbale di contestazione col quale le era stata multata ai sensi dell’art. 142 comma 9 del codice della strada, per l’eccesso di velocità rilevato dalla Polizia locale tramite autovelox relativamente a un autoveicolo di sua proprietà

In prima istanza il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione; decisione, quest’ultima, confermata anche dal Tribunale in secondo grado.

La Cassazione, invece, ha ritenuto fondato il motivo del ricorso in cui la società deduceva la violazione e  falsa applicazione delle norme di diritto, per avere il Tribunale ritenuto la sanzione irrogata conforme alla legge, nonostante la mancata prova della taratura e della conformità dell’autovelox utilizzato per rilevare l’infrazione.

I Giudici Ermellini hanno fatto riferimento alla sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale, in cui viene dichiarata “l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo codice della strada”), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”.

Sulla base di tale pronuncia tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento. In caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se lo stesso sia stato o meno sottoposto a tali accertamenti. In tal senso, l’onere della prova incombe sulla pubblica amministrazione.

Nel caso in esame, tuttavia, il Tribunale aveva ritenuto la funzionalità dell’apparecchio utilizzato per la rilevazione dell’infrazione sulla base di una dichiarazione di conformità recante una data successiva a quella di rilevazione dell’infrazione.

Per la Cassazione, dunque, è evidente che quella dichiarazione di conformità non può avere alcun valore giuridico relativamente alle infrazioni rilevate prima della sua redazione. Da lì l’accoglimento dell’impugnazione e la cassazione della sentenza con rinvio in relazione alla censura accolta.

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