Il caso tratta di una separazione per colpa del marito per relazione extraconiugale e abbandono del domicilio coniugale: la crisi matrimoniale è stata riconosciuta come causata dalla sua condotta, giustificando l’addebito della separazione. La Corte ha confermato che l’allontanamento volontario e l’infedeltà costituiscono motivo sufficiente per attribuire la responsabilità del fallimento del rapporto matrimoniale (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 16 giugno 2025, n. 16094).
La vicenda
La Corte di appello di Cagliari ha ritenuto fondata la prospettazione della donna, la quale con il ricorso per separazione giudiziale aveva allegato che la crisi coniugale era addebitabile al marito, il quale in costanza di matrimonio aveva iniziato una relazione extraconiugale ed in ragione di ciò aveva nel novembre 2008 abbandonato il domicilio coniugale.
I Giudici di secondo grado hanno ritenuto provate entrambe le circostanze poste a fondamento dell’addebito, invece hanno respinto l’appello incidentale proposto dal marito che aveva chiesto l’addebito nei confronti della moglie lamentando il disinteresse dalla stessa manifestato nei suoi confronti e l’abbandono da parte della donna della casa coniugale nel giugno 2009.
L’uomo deduce omessa considerazione della crisi di coppia già sussistente anteriormente al 2008.
Invero, la Corte di secondo grado, dopo avere richiamato il consolidato orientamento in ordine all’onere probatorio sottostante la domanda di addebito per inosservanza dell’obbligo di fedeltà, sulla scorta dell’esame delle prove testimoniali ha correttamente escluso il disinteresse della moglie verso il marito come causa dell’intollerabilità della prosecuzione del rapporto.
È pacifico che in tema di separazione l’allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l’esistenza di una giusta causa, che non sussiste per il solo fatto che abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei confronti di un’altra persona, essendo necessaria la prova che l’allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile (Cass. 11792/2021 e id. 648/2020).
Separazione per colpa del marito, la relazione extraconiugale ritenuta l’esclusiva ragione
La relazione extraconiugale intrapresa dall’uomo é stata ritenuta l’esclusiva ragione per la quale il marito nel novembre 2008 aveva deciso di lasciare la casa coniugale, per farvi ritorno mesi dopo senza alcuna ricostituzione del rapporto coniugale e continuando la relazione extraconiugale.
Sempre secondo il marito, la Corte d’appello avrebbe errato nella ricostruzione dei fatti con illogicità ed irrazionalità del percorso motivazionale arrivando alla conclusione dell’addebitabilità della separazione senza considerare che fino al giugno 2009, momento in cui la moglie abbandonava il domicilio coniugale, i coniugi avevano continuato a coabitare considerato che egli rientrava a casa tutti i fine settimana.
Anche questa censura viene respinta. La violazione dell’art. 2697 cc si configura solo nell’ipotesi in cui il Giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre denunziare che siano state poste a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte dal Giudice fuori dei poteri officiosi riconosciutigli.
Oltre a ciò, giova rammentare che sono riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento.
Calando tali principi al caso concreto, nessuna censura ammissibile risulta formulata sul piano della attribuzione dell’onere probatorio riguardo la sussistenza della pregressa intollerabilità della convivenza matrimoniale; correttamente è stato attribuito al marito l’onere di provare l’insussistenza dell’ingiustificato allontanamento dal domicilio coniugale, così come l’irrilevanza causale della relazione sentimentale intrapresa ai fini della crisi coniugale.
Il ricorso viene integralmente respinto.
Redazione





