La Corte d’appello di Lecce aveva accolto l’impugnazione proposta da una società nei confronti dell’Inps avverso il rigetto pronunciato in primo grado delle opposizioni a cartelle esattoriali fondate su crediti contributivi derivanti, per l’amministrazione tributaria, da illegittima fruizione degli sgravi contributivi previsti dalla L. n. 223 del 1991 art. 8
Si tratta cioè degli sgravi previsti per le società che assumo personale licenziato di altre aziende.
Ma secondo l’Inps tali agevolazioni non erano applicabili al caso in esame, dal momento che il personale assunto dalla società ricorrente era quello già impiegato nella società cedente.
Ed infatti, a seguito di ispezione fiscale era emerso che dopo l’intervenuta cessione d’azienda, la società ricorrente aveva sostanzialmente proseguito l’attività della prima: ne erano elementi chiarificatori l’identità della sede, l’utilizzo degli stessi materiali e pure degli stessi dipendenti.
Ed invero, nel corso del giudizio di secondo grado, si era accertato che sebbene le due società avessero la stessa sede, avevano proprietà diverse e dirigenti diversi e che, solo dopo un certo lasso di tempo dalla messa in mobilità del personale della prima e grazie ad apposito accordo sindacale, la nuova società aveva assunto gran parte dei suoi dipendenti; né poteva assumere rilievo il dato che quest’ultima avesse preso in locazione i macchinari della prima giacché ciò era accaduto da tempo.
L’Inps proponeva ricorso per Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione della legge nella parte in cui i giudici dell’appello avevano riconosciuto i benefici contributivi ex art. 8, comma 4,L. n. 223 del 1991, alla società resistente in giudizio, nonostante quest’ultima non avesse effettuato alcuna nuova assunzione di personale, vista la continuità giuridica dei rapporti di lavoro connessa alla sostanziale continuità dell’attività svolta dalla cedente ai sensi dell’art. 2112 c.c.
La giurisprudenza della Suprema Corte
Al fine di risolvere la controversia in atto, i giudici della Cassazione richiamano il costante insegnamento giurisprudenziale (da Cass. 4.3.2000 n. 2443 fino a Cass. n. 26391 del 2008 e n. 26873 del 2011) secondo cui il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4, in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 stessa legge, presuppone che vengano accertate l’effettiva cessazione dell’originaria azienda e la nuova assunzione da parte di altra impresa in base ad esigenze economiche effettivamente sussistenti.
Ne consegue che, ove l’azienda originaria, intesa nel suo complesso, abbia continuato o riprenda ad operare l’attività (non importando né se titolare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante né lo strumento negoziale attraverso il quale si sia verificata la cessione dell’azienda), la prosecuzione del rapporto di lavoro o la sua riattivazione presso la nuova impresa costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l’effetto di un preciso obbligo di legge, previsto dall’art. 2112 c.c., come tale non meritevole dei benefici della decontribuzione.
Nel caso in esame, era stato possibile accertare il trasferimento mediante locazione di beni aziendali essenziali dalla prima società, che nel frattempo aveva messo in mobilità i lavoratori, alla ricorrente che li aveva poi assunti. Non poteva trattarsi, dunque, di discontinuità fra la gestione aziendale del cedente e quella del cessionario e, in ogni caso, anche qualora si fosse trattato di parziale trasferimento d’azienda, è noto che l’art. 2112 c.c. si applica anche al trasferimento di autonomo ramo d’azienda.
Le argomentazioni della sentenza impugnata non potevano perciò, essere condivise giacché nel caso di specie doveva farsi applicazione dell’art. 2112 c.c., di per sé ostativo al riconoscimento degli sgravi contributivi in questione.
La redazione giuridica
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