Lesioni personali commesse per realizzare un altro reato. La sentenza

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lesioni personali

Aveva abusato sessualmente di una giovane donna e quando il fratello di costei aveva cercato di fermarlo, l’imputato lo aveva colpito procurandogli lesioni personali

In primo e secondo grado di giudizio, l’uomo era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali e violenza sessuale aggravata dal cd. fine teleologico.

Dalla ricostruzione accusatoria era emerso, infatti, che la volontà dell’aggressore era stata quella di commettere il reato di violenza sessuale sulla donna e che, a tale scopo, egli si era servito del reato-mezzo di cui all’art. 582 c.p., ossia delle lesioni nei confronti del fratello. Quest’ultimo era intervenuto in difesa della sorella che aveva appena subito le violenze da parte di quell’uomo.

E perciò era evidente che l’azione in danno di quest’ultimo era stata, anche se di poco, successiva rispetto alla violenza e posta in essere non già allo scopo di realizzare la violenza sessuale, che si era già consumata, quanto piuttosto di assicurarsi l’impunità, situazione parimenti contemplata dall’art. 61 c.p., n. 2 tra le circostanze aggravanti.

Il ricorso per Cassazione

A ricorrere per Cassazione era stata la difesa, denunciando l’assenza dei presupposti strutturali per l’applicazione dell’aggravante del nesso teleologico.

Ma i giudici della Suprema Corte, nel respingere il ricorso, hanno affermato il seguente principio di diritto: “sussiste la circostanza aggravante del nesso teleologico (art. 61 c.p., comma 1, n. 2) nel caso in cui l’agente, subito dopo aver commesso il delitto di cui all’art. 609 bis c.p., per procurarsi l’impunità provochi lesioni personali in danno di chi sia intervenuto in difesa della vittima della violenza sessuale”.

L’aggravante della connessione teleologica tra reati

Le tre ipotesi previste dall’art. 61 n. 2 c.p. che danno luogo alla cosiddetta connessione teleologica o consequenziale di reati sono le seguenti:

– un reato-mezzo è commesso per eseguire un reato-fine;

– un reato è commesso per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto e, quindi, il risultato, il profitto e, dunque, il vantaggio economico, o il prezzo, ossia il corrispettivo atteso, di altro reato;

– un reato è commesso per occultarne un altro oppure per conseguire o assicurare a sé o ad altri l’impunità.

Ebbene, per la sussistenza dell’aggravante, è sufficiente che l’agente commetta il reato per uno dei fini specificati, anche se non pone in essere il reato-fine; in tali casi, l’aumento di pena è giustificato dall’esistenza di una maggiore volontà criminosa del soggetto agente che non cede di fronte a niente pur di commettere il reato presupposto.

La redazione giuridica

 

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