Nel caso di sinistro stradale causato da fondo ghiacciato rileva la condotta di guida del danneggiato e non l’inerzia del Comune proprietario della strada

Il conducente di un veicolo rimaneva coinvolto in un sinistro a stradale, specificamente un tamponamento a catena, causato dalla presenza di ghiaccio e neve sul fondo stradale e chiamava dinanzi al Tribunale di Verona il Comune, quale Ente proprietario della strada, per vederne dichiarata la responsabilità per omissione di custodia e manutenzione.

Il Tribunale di Verona rigetta la domanda risarcitoria invocata e l’uomo impugna in Appello.

La Corte d’Appello di Venezia (Corte App. Venezia, sentenza n. 2496 del 25 settembre 2020 rigetta l’appello e conferma la sentenza di primo grado.

Si segnala la decisione oggetto di commento per la esaustiva e puntuale disamina dei principi governanti la responsabilità per cose in custodia.

La responsabilità per i danni da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora il bene custodito sia di per sé idoneo a sprigionare una dinamica interna alla sua struttura tale da provocare il danno.

Per contro, qualora si tratti di bene statico e inerte e richieda che l’azione del danneggiato si unisca al modo di essere del bene, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione.

Inoltre, il proprietario della strada è chiamato a rispondere per difetto di manutenzione relativamente a sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada.

Quando la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista con l’ordinaria diligenza, tanto più il comportamento del danneggiato incide nel dinamismo causale del danno sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’Ente e l’evento dannoso.

In ragione di tali considerazioni il Giudice di primo grado ha correttamente dato rilievo alle condizioni climatiche di neve e ghiaccio che hanno reso la strada pericolosa e, conseguentemente, ha correttamente valutato il comportamento del danneggiato secondo i canoni del principio di autoresponsabilità.

L’autoresponsabilità che grava sugli utenti della strada corrisponde all’onere di porre particolare attenzione nell’esercizio dell’utilizzo ordinario del bene comunale a salvaguardia della propria incolumità.

Considerato, quindi, che la nevicata era iniziata la mattina stessa del sinistro non può ragionevolmente ascriversi nessuna responsabilità per omessa manutenzione della strada in capo al Comune.

Il sinistro si è verificato per la mancata necessaria prudenza richiesta dalla particolare situazione climatica che imponeva la massima cautela durante la guida.

In particolare la Corte osserva: “la mancata osservanza anche del minimale precetto di diligenza consistente nell’adeguare la condotta di guida al fine di potere mettere in atto le manovre necessarie per evitare qualsiasi collisione con altre vetture, unitamente alle particolari circostanze atmosferiche che certamente rendevano impossibile l’immediata liberazione della strada da neve e ghiaccio per difetto del tempo necessario a provvedere”.

La decisione qui in commento –che si condivide- si pone in linea con l’orientamento giurisprudenziale che riconosce quale fattore esimente dalla responsabilità il comportamento dello stesso danneggiato.

In senso lato si tratta del principio di autoresponsabilità (anche accennato nella decisione) del danneggiato.

Principio derivanti dal primo comma dell’art. 1227 c.c. che può essere inteso come “dovere che l’ordinamento pone in capo ad ogni vittima potenziale, ciascuno, nel momento in cui entra a contatto con la realtà circostante, deve adottare le opportune cautele ed osservare le regole di comune prudenza al fine di evitare il verificarsi dell’evento dannoso, poiché, in caso contrario, dovrà sopportare le conseguenze di tale condotta negligente o imprudente”.

Avv. Emanuela Foligno

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