Non veniva chiesto al Ctu di confutare la dinamica del sinistro stradale, bensì di valutare se i danni del veicolo fossero compatibili con la dinamica

La proprietaria del veicolo Audi TT con atto di citazione conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Torino per ivi sentirle condannare, in via tra loro solidale, il proprietario e la Compagnia assicuratrice del veicolo antagonista, al risarcimento dei danni riportati dalla vettura Audi TT a seguito di un sinistro stradale del 24.04.2014, allorquando la vettura sarebbe stata urtata dal veicolo Fiat Punto, riportando danni per la somma complessiva di euro 8.898,88.

Si costituiva in giudizio la Compagnia assicuratrice eccependo l’inammissibilità e/o l’improcedibilità della domanda per violazione dell’art. 149 VI comma DL. 209/05 e contestando la domanda attorea rilevando l’incompatibilità dei danni ed impugnando il modulo CAI.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 3812/18 pubblicata il 23/10/2018, respingeva la domanda e condannava l’attrice al pagamento delle spese di lite e di CTU tecnica.

La decisione viene impugnata dinanzi al Tribunale di Torino (Sez. IV, sentenza n. 4595 del 16 dicembre 2020), in qualità di Giudice d’appello.

Viene lamentata l’acritica adesione da parte del Giudice di primo grado delle conclusioni della CTU, laddove non veniva chiesto al Consulente di confutare la dinamica del sinistro, bensì di valutare se i danni del veicolo fossero compatibili con la dinamica.

Il Consulente ha espressamente affermato: “in operazioni peritali il veicolo attoreo non è stato messo a disposizione del CTU e, non essendo prodotte in atti fotografie del veicolo a riparazioni ultimate, lo scrivente non ha alcun elemento per accertare quali sostituzioni e riparazioni siano state effettivamente eseguite sul mezzo … non vi sono in atti elementi che consentano di ricondurre tutti i danni oggetto di causa al sinistro de quo “.

Ed ancora il CTU ha affermato la compatibilità tra i danni al vertice anteriore destro ed il profilo del guardrail e, per altro verso, ha dichiarato che “le scalfitture lineari caratterizzanti il parafango e la porta anteriore sinistra del veicolo attoreo AUDI TT risultavano collocati ad un ‘altezza da terra assimilabile a quella delle estroflessioni fotografate sulla FIAT P U NTO, ovverossia le pieghe estroflesse della lamiera; non è pertanto escludibile che tali estroflessioni possano aver generato le scalfitture presenti sulla  portiera e sul parafango sinistro del veicolo attoreo … “.

In sintesi, il CTU ha escluso che tutti i danni riportati dall’Audi siano da ricondurre all’impatto con la Fiat, limitandosi a formulare delle ipotesi sotto lo specifico profilo delle estroflessioni e comunque ribadendo : “la descrizione del sinistro esposta da parte attrice, l ‘assenza di riferimenti certi in ordine allo stato del veicolo urtante FIAT PUNTO ante sinistro e le informazioni desumibili dalle fotografie in atti, non consentono di ricondurre con certezza i danni occorsi al fianco destro del veicolo attoreo AUDI TT al sinistro de quo, ovverossia all ‘urto con la FIAT PUNTO… al fine di evitare fraintendimenti, lo scrivente CTU chiarisce al l’Ill.mo Giudice come quanto possibilmente deducibile dalla lettura delle osservazioni del CTP non corrisponda a quanto esposto dal CTU: da una semplice lettura della relazione di CTU (nella su a interezza) , si evince con chiarezza come lo scrivente abbia rilevato come NON vi siano in atti elementi che consentano di ricondurre i danni oggetto di causa al sinistro de quo “.

E’ dunque corretto, afferma il Tribunale, che il primo Giudice abbia valorizzato sia l’assenza di prova della dinamica del sinistro emersa dalle prove testimoniali, sia le risultanze peritali in ordine alla non riconducibilità di gran parte dei danni della Audi alla dinamica descritta dall’attore.

Inoltre viene evidenziato che l’elaborato peritale veniva contestato con apposite note critiche solo dalla Compagnia assicuratrice e non dall’attrice.

Per tali ragioni il Tribunale di Torino, in qualità di Giudice d’Appello, rigetta l’appello e conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace condannando l’attrice al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della Compagnia d’Assicurazione.

Avv. Emanuela Foligno

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