Malattia professionale da mobbing con riduzione della capacità lavorativa

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denuncia di malattia professionale

La richiesta giudiziale di riconoscimento di malattia professionale da mobbing deve essere preceduta dalla domanda amministrativa nei confronti dell’Inail (Tribunale di Teramo, Sez. lavoro, sentenza n. 479 del 15 dicembre 2020)

Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. la lavoratrice ha impugnato il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatole in data 18.9.2018, assumendo che le assenze per malattia siano imputabili ad inadempimento del datore di lavoro, rivendicando il risarcimento del danno da mobbing e chiedendo di dichiarare nei confronti dell’Inail che la stessa è affetta da malattia professionale con riduzione della capacità lavorativa al 20%.

Si costituiscono in giudizio la società datrice di lavoro e l’Inail contestando il fondamento della domanda.

In particolare l’Inail eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva per le domande afferenti il licenziamento ed il risarcimento del danno e la improponibilità della domanda, per difetto di proposizione di domanda di malattia professionale all’istituto.

Con Ordinanza il Giudice del Lavoro: “Ritenuto

  • che rispetto alle domande di impugnativa di licenziamento e di risarcimento del danno, ovvero rispetto ai punti a), b), f), g), h) delle conclusioni (domande rinvolte, per quanto evincibile dal contenuto delle conclusioni, a tutte le parti resistenti), il Tribunale adito sia carente di competenza territoriale, non essendo integrati nessuno dei presupposti di cui all’articolo 413 c.p.c., essendo, di converso, la competenza territoriale del giudice del lavoro del Tribunale di Milano;
  • che, invece, rispetto alle domande d) ed e) rivolte all’Inail, la competenza territoriale è del Tribunale adito;
  • che, dunque, alla luce di tali premesse è necessario anche disporre la separazione delle cause.”

A seguito della separazione del giudizio veniva formato un nuovo fascicolo inerente la domanda di malattia professionale proposta dalla parte ricorrente contro l’Inail.

In particolare la lavoratrice invoca nei confronti dell’Inail il riconoscimento della malattia professionale con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 20% derivante dalla condotta di mobbing posta in essere dal datore di lavoro.

Per contro, l’Inail eccepisce in via preliminare la improponibilità della domanda per omessa presentazione di domanda amministrativa.

Al riguardo il Tribunale specifica che la proposizione della domanda amministrativa costituisce nelle controversie previdenziali un passaggio obbligato di presupposto dell’azione giudiziaria.

Pertanto, la relativa mancanza determina un’ipotesi di temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, nonché la nullità di tutti gli atti del processo.

Da ciò deriva improponibilità dell’azione e della relativa domanda.

In altri termini, la domanda amministrativa è condizione di ammissibilità di quella giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 c.p.c., avendo disposto il legislatore che “il privato non affermi un diritto davanti all’autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell’obbligo dell’ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell’azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio. Ne consegue che l’azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della corrispondente istanza comporta l’improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo”.

Ne deriva che, avendo la lavoratrice richiesto il riconoscimento delle prestazioni previdenziali di legge per malattia professionale da mobbing, senza avere intrapreso la specifica domanda amministrativa nei confronti dell’Istituto, la relativa domanda deve essere dichiarata improponibile.

In conclusione il Tribunale rigetta la domanda in quanto improponibile e condanna la lavoratrice al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell’Inail.

Avv. Emanuela Foligno

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