Il gestore idrico risarcisce i danni derivanti dal sinistro avvenuto a causa del cattivo stato di manutenzione della rete che provoca l’allagamento della strada (Cass. Civ. Ordinanza n. 24476 del 4 novembre 2020)

Una donna conveniva a giudizio il Comune di Foligno onde vederne acclarata la responsabilità per il sinistro occorso a causa dell’allagamento della strada determinato dalla rottura di una tubatura dell’acqua.

Il Comune chiamava in manleva la Società concessionaria della rete idrica e il Tribunale di Perugia accoglieva parzialmente la domanda della donna nei confronti del Gestore idrico e dichiarava il concorso di colpa della stessa nella misura del 70% a causa dell’eccessiva velocità e del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Veniva esclusa ogni responsabilità in capo al Comune di Foligno.

La decisione di prime cure veniva impugnata sia dalla donna che dal Gestore idrico e la Corte d’Appello di Perugia, in parziale riforma, rideterminava la misura del concorso di colpa nella misura del 50% in capo alla donna e del 50% in capo al Gestore idrico.

Nello specifico la Corte di merito riteneva entrambe le parti egualmente responsabili in considerazione delle rispettive condotte omissive e, con riferimento al Gestore idrico, evidenziava che nonostante le pregresse segnalazioni da parte dei proprietari dei terreni limitrofi, non risolveva la perdita della rete idrica che da oltre un mese causava il riversamento sul manto stradale di acqua e fango.

La vicenda approda in Cassazione, ove viene lamentata l’omessa considerazione della velocità di marcia tenuta dalla donna e lo stato della strada curvilineo e bagnato dalla pioggia.

Gli Ermellini ritengono le doglianze inammissibili.

I fatti della cui omessa considerazione la Società di gestione idrica si duole, ossia l’eccessiva velocità dell’automobile danneggiata e il fondo stradale già bagnato dalla pioggia, oltre a non essere rilevanti, sono stati compiutamente analizzati dal Giudice di merito.

Difatti, la Corte è giunta ad escludere la responsabilità esclusiva della ricorrente per il sinistro occorso, nonostante l’inadempimento degli obblighi manutentivi su di essa incombenti, proprio in considerazione di tali fatti storici da cui emerge il concorso di colpa tra danneggiata e danneggiante.

Non vi sono neppure profili di perplessità e/o contraddittorietà nella motivazione della Corte d’Appello dove si fa riferimento alla massima giurisprudenziale applicabile, per cui “il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causalità tra cosa in custodia e danno deve ascriversi anche al fatto stesso del danneggiato, in particolare quando le circostanze obiettive avrebbero richiesto un comportamento più prudente”, valorizzando, pertanto, l’esclusione della responsabilità del custode in virtu’ della colpa del danneggiato.

Non risulta nessuna contraddittorietà in quanto il Giudice di secondo grado, dopo aver individuato la massima confacente al caso concreto, sottolinea che “risultando ex actis un concorso di colpa piuttosto che un’ipotesi di colpa esclusiva del danneggiato, la situazione “non e’ integralmente riscontrabile nel caso de quo”.

In punto di responsabilità il Gestore idrico lamenta di essere tenuto solo alla gestione e custodia della rete idrica e non alla manutenzione della strada.

Precisano gli Ermellini che il riconoscimento della responsabilità nella misura del 50% è stato ascritto proprio in applicazione dell’art. 2051 c.c. che regola gli obblighi di custodia.

L’obbligo di custodia incombente sul Gestore della rete idrica è, appunto, quello di gestire e svolgere la manutenzione della rete idrica.

La “cosa in custodia” che ha causato il sinistro e relativo danno non è stata la strada in sé, ma il pessimo stato manutentivo della rete idrica che causava l’allagamento della strada.

Proprio per tale ragione, correttamente, il Giudice di merito ha escluso qualsivoglia responsabilità in capo al Comune in qualità di custode della strada.

Inoltre, viene sottolineato, tale motivazione risulta perfettamente allineata con l’orientamento di legittimità inerente le cose in custodia ex art. 2051 c.c.

Infatti, è stato più volte precisato che il “concessionario di un’opera pubblica è responsabile del danno subito da un privato in dipendenza del cattivo funzionamento della suddetta opera ove egli sia tenuto – per legge o per contratto – ad eseguirne i lavori di manutenzione”.

Infine, la censura inerente l’errata applicazione del concorso di colpa nella causazione dell’evento non coglie nel segno ed è inammissibile.

In tema di risarcimento del danno, l’accertamento dei presupposti per l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1227 c.c., comma 2 – che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza – integra una indagine di fatto riservata al Giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione.

Non risulta, al riguardo, alcuna incongruità motivazionale da parte della Corte d’Appello che, sul presupposto della sussistenza di omissioni ascrivibili sia alla danneggiata che al Gestore idrico, ha ritenuto, con motivazione idonea, di considerare le condotte colpose di entrambe le parti concorrenti in eguale misura a determinare il danno.

In conclusione, la Suprema Corte rigetta integralmente il ricorso con condanna alle spese di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a incidentistradali@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Strada stretta e macchina troppo grande, di chi è la colpa?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui