L’Ente proprietario e custode della strada risponde dei danni al veicolo causati dalla mancata apposizione di segnaletica, anche per quanto riguarda l’altezza dei ponti

“In materia di sinistro stradale, la mancata contestazione specifica del preventivo nel corso del giudizio può fissare l’ammontare del danno del sinistro stradale. La stima depositata in originale e completa di ogni elemento identificativo è, infatti, un documento che deve essere contrastato adeguatamente dal convenuto”, in tal senso la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 27624 del 3 dicembre 2020). La vicenda trae origine da un sinistro che vedeva coinvolto un camion nella fase di passaggio sotto a un ponte di cui non era previamente segnalata l’altezza. L’episodio causava danni al veicolo per un ammontare di euro 12.000,00.

La Società proprietaria dell’automezzo citava a giudizio il Comune, in qualità di custode della strada, e il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda condannando l’Ente locale al risarcimento dei danni materiali.

Il Comune propone appello lamentando la responsabilità e la prova dei danni materiali subiti dall’automezzo. La Corte d’Appello accoglie la doglianza inerente la mancata prova dei danni materiali.

Nello specifico, viene ritenuto insufficiente il preventivo di spesa della riparazione dell’automezzo.

La proprietaria del camion ricorre in Cassazione eccependo che nel corso del primo grado di giudizio il Comune non contestava specificatamente l’ammontare dei danni materiali e che, comunque, venivano fornite altre prove inerenti la quantificazione dei danni materiali ivi compresa la fattura di spesa.

Gli Ermellini ritengono il ricorso fondato.

La circostanza che il Comune non abbia mai contestato la quantificazione dei danni comporta pacifica acquiescenza che non può più essere messa in discussione.

Ne consegue che avendo il Comune violato il proprio onere di specifica contestazione, l’attore viene esonerato dalla prova del fatto contestato e non è ammessa contestazione specifica successiva.

Difatti, il convenuto ha l’onere di contestazione specifica di documenti che sono giuridicamente tali, e il preventivo di spesa lo è, e di cui si tratta di valutare l’efficacia probatoria.

La contestazione è necessaria proprio perché si discute se sia documento sufficiente a fornire prova di un fatto.

Oltretutto, la Corte di merito aveva a disposizioni altri elementi utili ai fini della quantificazione dell’ammontare del danno, invece ha errato nel ritenere insufficiente il quadro probatorio in presenza di elementi che avrebbero consentito una stima dei danni materiali.

Per tali ragioni la Suprema Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a incidentistradali@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Sinistro stradale e prova del danno futuro alla capacità lavorativa

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui