Il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore con azione diretta
In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., a norma dell’art. 23 legge n. 990 del 1969 il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trovando detta deroga giustificazione nell’esigenza di rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, consentendogli di opporre l’accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell’esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall’azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata. Ne consegue che ove l’azione giudiziaria sia stata in siffatta ipotesi proposta soltanto contro alcuni dei legittimati passivi, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri, affinché la sentenza possa essere utiliter data, come nel caso in cui venga in particolare omessa la proposizione della domanda nei confronti del comproprietario dell’autovettura coinvolta nel sinistro stradale asseritamente danneggiante.
Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 22159/2021 pronunciandosi sul ricorso proposta da un automobilista che aveva evocato in giudizio la compagnia assicurativa per vedersi riconoscere il risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute subìto in conseguenza di sinistro stradale.
L’uomo, in particolare, lamentava l’erronea liquidazione del danno da invalidità permanente sulla base di una percentuale del 2% astratta dalla considerazione della preesistente patologia con percentuale invalidante del 10% nonché il mancato riconoscimento del danno morale.
La Cassazione, tuttavia, ha rilevato la nullità della sentenza d’appello, così come anche di quella di primo grado, in quanto pronunciate in difetto di integrità del contraddittorio, non essendo stato convenuto in giudizio il responsabile del danno, litisconsorte necessario: rilievo, questo, “come noto, operabile d’ufficio, anche nel giudizio di legittimità, alla duplice condizione, nella specie sussistente, che gli elementi che rivelano la necessità del contraddittorio emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito e che sulla questione non si sia formato il giudicato”.
Nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello aveva disatteso il suindicato principio, applicabile anche in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal vigente cod. ass. (d.lgs. n. 209 del 2005), nella specie ratione temporis applicabile: sia quella ordinaria ex art. 144, sia quella prevista all’art. 149 per l’ipotesi di risarcimento diretto (come pure quella prevista all’art. 141 in caso di danni al trasportato), essendo volta a rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l’eventuale regresso dell’assicuratore.
La redazione giuridica
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