In caso di risarcimento danni da sinistro stradale si applica la compensazione se il danneggiato percepisce la pensione di invalidità INPS
La compensatio lucri cum damno si applica anche in caso di risarcimento danni da sinistro stradale con la pensione di invalidità riconosciuta dall’INPS il quale ha diritto di agire in surroga nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore; al danneggiato spetta il solo danno differenziale ossia quello non coperto dall’indennizzo.
Tale è il principio di diritto formulato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., n. 4734 del 19 febbraio 2019).
La vicenda trae origine da un sinistro tra due motoveicoli, uno dei quali privo di copertura assicurativa.
Il conducente danneggiato cita in Tribunale l’assicurazione designata dal Fondo di Garanzia per ottenere il risarcimento dei danni.
Il Tribunale adito applica la pari responsabilità ex art. 2054 c.c., liquida i danni e detrae dall’importo liquidato quanto già erogato dall’INPS sotto forma di rendita vitalizia secondo il principio della compensatio lucri cum damno.
Entrambe le parti impugnano in Appello dove, in parziale riforma, viene superata la presunzione di pari responsabilità, ma non viene ritenuta corretta la detrazione operata in primo grado di quanto già erogato dall’INPS, poiché somme derivanti da titolo differente.
L’Impresa assicuratrice designata dal FGVS ricorre in Cassazione articolando lamentando (anche) la mancata compensazione con quanto erogato dall’INPS.
L’Assicurazione nello specifico lamenta che in precedenti decisioni di legittimità veniva riconosciuta l’operatività della compensazione con la pensione di invalidità Inps in quanto il danneggiato non può cumulare il risarcimento del danno e l’indennizzo Inps perché così facendo otterrebbe una situazione economicamente migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se il sinistro non si fosse verificato.
La Suprema Corte ritiene tale doglianza fondata e richiama al riguardo le 4 pronunzie rese dalle SS.UU. (22 maggio 2018, nn. 12564, 12565, 12566 e 12567).
E’ corretto il principio di diritto secondo cui l’importo della rendita per l’inabilità permanente corrisposta dall’INAIL per l’infortunio in itinere occorso al lavoratore deve essere detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, per lo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile.
Gli Ermellini, in particolare, condividono -e ribadiscono- la necessità imprescindibile di individuare sempre la ragione giustificatrice dell’attribuzione patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato.
Del resto tale principio può rinvenirsi nel Decreto Legislativo 209/2005 e nell’art. 1916 c.c. che regolano la successione nel credito risarcitorio dell’assicurato-danneggiato.
Infatti è proprio attraverso la surrogazione che l’Inps può recuperare dal terzo responsabile le spese sostenute per le prestazioni assicurative erogate al danneggiato. E tale surroga impedisce al danneggiato di cumulare, per lo stesso evento-danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa dall’Inps con l’intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo.
Ne consegue che il danneggiato può legittimamente agire solo per il danno differenziale.
Se l’Inps ha riconosciuto al danneggiato un assegno di invalidità in conseguenza del sinistro ha diritto di agire in surroga nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore indipendentemente dalla sua effettiva partecipazione al giudizio.
In conclusione, la decisione qui commentata oltre che allinearsi ai precedenti delle Sezioni Unite, e a prescindere dalla disamina sul diritto di surroga da parte dell’Inps, non fa che ribadire il divieto di duplicazione che governa il risarcimento del danno.
Se è vero, come lo è, che per lo stesso danno non è lecito duplicare le poste risarcitorie, a maggior ragione non è lecito incamerare per 2 volte un importo risarcitorio derivante dal medesimo evento-danno.
Avv. Emanuela Foligno
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