E’ configurabile il reato di atti persecutori, c.d. stalking, anche attraverso la pubblicazione di post pubblici sul social network Facebook
La Cassazione Penale (sez. V, sentenza n. 45141 del 17 settembre 2019) ha statuito che costituisce reato di stalking tormentare la vittima con offese, minacce e molestie anche attraverso la pubblicazione di post pubblici su Facebook.
Tali condotte devono essere idonee ad integrare nella vittima uno stato d’ansia e la modificazione delle proprie abitudini di vita, ed è sufficiente una sola di tali condotte ad integrare gli elementi costitutivi del reato.
Per le predette condotte l’uomo veniva condannato in secondo grado a 10 mesi di reclusione.
La Corte territoriale ha tenuto conto dello stato di ansia, tensione e paura indotto nella vittima, considerato anche il lungo arco temporale in cui l’uomo aveva posto in essere il comportamento persecutorio che impediva alla donna di svolgere una vita normale, anche sotto il profilo delle relazioni personali.
Difatti, la vittima veniva costretta a modificare le proprie abitudini di vita: aveva dovuto chiedere spesso l’aiuto di amici per farsi accompagnare a casa, temendo le intrusioni dello stalker, installava un blocco in entrata nelle chiamate in arrivo dei propri apparecchi telefonici e, infine, aveva dovuto giustificarsi continuamente con i suoi contatti, anche di lavoro, a causa delle continue intrusioni diffamatorie dell’imputato sui social network.
L’uomo ricorre in Cassazione lamentando la insussistenza degli eventi di danno previsti dalla norma.
La Suprema Corte conferma la condanna a 10 mesi di reclusione.
Gli Ermellini danno atto che i Giudici di merito evidenziavano che il determinarsi dello stato di ansia e tensione nella vittima, anche nelle ore di relax, dovute all’improvviso materializzarsi del persecutore, impediva la conduzione di una vita normale.
Tale stato prescinde dall’accertamento di un vero e proprio stato patologico e non richiede necessariamente una perizia medica, potendo il Giudice argomentare la sussistenza degli effetti destabilizzanti della condotta dell’agente sull’equilibrio psichico della persona offesa, anche sulla base di massime d’esperienza (in tal senso, già la risalente n. 18999/2014).
Più volte la giurisprudenza ha evidenziato come ai fini della configurabilità del reato di stalking, non sia necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta tenuta dall’agente.
Ciò che rileva è che gli atti ritenuti persecutori (minacce, molestie e insulti) rivolti alla persona offesa, inviati anche con post e messaggi, abbiano un effetto destabilizzante della serenità ed equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice non costituisce una duplicazione del reato di lesioni, il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica.
Lo stato di ansia o di paura può essere dedotto, oltre che dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.
Il Collegio ritiene che la Corte territoriale ha ricondotto correttamente i fatti contestati nella fattispecie dello stalking, stanti le continue molestie operate nei confronti della vittima, anche mediante messaggi e post diffusi sui social network e il numero infinito di espressioni aspramente offensive e minacciose rivolte in danno della stessa.
La Suprema Corte ha correttamente tenuto in considerazione la sussistenza degli eventi di danno previsti dall’art. 612-bis c.p. e dello stato di ansia, tensione e paura, indotto nella vittima da parte dell’imputato, in considerazione peraltro del lungo arco temporale in cui lo stesso ha posto in essere i comportamenti persecutori che hanno impedito alla vittima di svolgere una vita normale “insinuando la paura che nelle ore di relax all’improvviso si materializzasse l’imputato” e costringendo di fatto la donna a modificare le proprie abitudini di vita.
Lo stalking è un reato abituale poiché il fatto tipico è il compimento di condotte reiterate, omogenee od eterogenee tra loro, con cui l’autore minaccia o molesta la vittima. Tali condotte devono necessariamente integrare gli elementi costitutivi del reato: provocare stato di ansia o di paura; provocare il timore per la incolumità propria o di un congiunto; costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.
E’ da segnalare che -a differenza del precedente indirizzo giurisprudenziale- lo stato d’ansia e tensione della vittima prescinde dall’accertamento di un vero e proprio stato patologico e non richiede necessariamente una perizia medica.
Ciò significa che è sufficiente dimostrare che gli atti persecutori hanno avuto un effetto destabilizzante sulla serenità e sull’equilibrio psicologico della vittima.
Ed ancora da segnalare che non rileva la circostanza che durante il periodo di vessazione la persona offesa ripristini “il dialogo” con il persecutore.
Questo ultimo aspetto è molto importante e delicato perché l’ambivalenza dei “sentimenti” provati dalla persona offesa nei confronti dell’imputato non rende inattendibile la narrazione delle afflizioni subite, ma impone una maggiore prudenza nell’analisi delle dichiarazioni in seno al contesto degli elementi conoscitivi a disposizione del Giudice.
Avv. Emanuela Foligno
Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623
Leggi anche:
Reiterate molestie alla vicina, si alla condanna per atti persecutori