Respinto in Cassazione il ricorso di due imputati, madre e figlio, accusati di stalking per le reiterate molestie, ingiurie e minacce alla vicina

Con l’ordinanza n. 18982/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di due imputati, madre e figlio, condannati in sede di merito per atti persecutori nei confronti della propria vicina di casa, per reiterate molestie, ingiurie e minacce.

Nello specifico, la madre avrebbe, in più occasioni, tenuto diversi cani liberi nel cortile delle due abitazioni, senza curarsi della possibilità che gli animali aggredissero la vicina ed i suoi congiunti; avrebbe poi aggredito verbalmente la persona offesa, ingiuriandola o augurandole di morire o minacciando di dar fuoco ad entrambe le abitazioni; infine avrebbe posteggiato la propria vettura davanti al cancello della parte offesa, alla quale veniva in tal modo impedito di uscire di casa, e avrebbe chiuso un canale di scolo delle acque provenienti dalla proprietà della stessa.

Al figlio, invece, veniva contestato di avere più volte parcheggiato la sua vettura davanti al garage della vicina, nonché di avere ingiuriato quest’ultima quando gli veniva chiesto di spostare la vettura e di aver accelerato la marcia del mezzo puntandolo verso la donna quando questa usciva di casa per buttare l’immondizia nei cassonetti pubblici.

Con le loro condotte, secondo l’accusa, i due imputati avrebbero quindi  ingenerato nella persona offesa un grave e perdurante stato di ansia, nonché il fondato timore per l’incolumità dei suoi familiari, costringendola a modificare le sue abitudini di vita.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata lamentando, tra gli altri motivi, che i fatti accertati dai due giudici del merito non integrassero il delitto di atti persecutori e comunque, quanto al figlio, tali condotte non fossero state dimostrate o fossero state mal interpretate.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di respingere il ricorso in quanto infondato. Secondo la Cassazione, infatti, le condotte accertate prima dal Tribunale e poi dalla Corte di appello, avendo determinato nella persona offesa uno stato di prostrazione psicologica, integravano pienamente il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen..

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