Lesioni, anche la croce di legno è un’arma impropria

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Nessun rilievo ai fini dell’aggravante del reato di lesioni che l’oggetto sia di uso comune e trovato occasionalmente

Se una croce di legno viene utilizzata per colpire un uomo, può essere considerata un’arma e pertanto costituisce un aggravante del reato di lesioni. Lo ha stabilito la corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 16953/2020

La circostanza che l’arma sia stata trovata sul luogo e non sia stata portata da casa in modo premeditato non influisce nella valutazione dell’aggravante.

Nel caso di specie la sentenza d’appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando il non doversi procedere nei confronti dei due imputati per i reati di danneggiamento e percosse commessi in concorso e con l’aggravante della minorata difesa della persona offesa, per intervenuta prescrizione; mandandoli assolti per il reato di ingiuria perché non più previsto come reato; rideterminando invece la pena per le lesioni personali aggravate in concorso.

I due imputati denunciano violazione di legge, manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione alla configurabilità dell’aggravante dell’utilizzo di armi.

Il difensore assume nel motivo di impugnazione che la croce non possa essere considerata un’arma impropria, in quanto per essere definita tale deve essere intenzionalmente  portata dall’abitazione del reo con lo scopo di utilizzarla come arma, mentre se trovata sul luogo in modo accidentale non deve essere considerata come arma impropria.

La Corte precisa: “Questa Corte ha avuto già modo di affermare  che in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante dell’uso di uno strumento atto ad offendere…..laddove la condotta sia realizzata utilizzando qualsiasi oggetto anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa…….ne consegue che anche una croce lignea, se usata, come nella specie, in un contesto aggressivo costituisce arma impropria ai fini dell’applicazione dell’aggravante in esame. D’altronde non rileva che si tratti di un uso momentaneo e occasionale dello strumento…”

La Corte ha in ragione di ciò dichiarato i ricorsi inammissibili.

                               Avv. Claudia Poscia

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