La Cassazione apre ad un superamento dei termini previsti per legge in caso di sovraindebitamento, purché i creditori acconsentano
È compito dei debitori valutare la convenienza di accettare un piano di pagamento in 5 anni, in caso di crisi da sovraindebitamento. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17391/2020.
In buona sostanza con questa sentenza la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto legittime la presentazione di proposte di accordo nell’ambito delle procedure di composizione di crisi da sovraindebitamento di durata superiore a cinque anni, a patto che i creditori esprimano il loro parere favorevole, attraverso il diritto di voto.
Nel caso di specie il tribunale respingeva il reclamo avverso il diniego di una proposta di accordo della crisi da sovraindebitamento, presentata da un piccolo imprenditore agricolo che proponeva di saldare il proprio debito nei cinque anni successivi all’omologazione dell’accordo.
Il Tribunale motivava così: “La proposta di accordo con continuazione dell’attività di impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”.
Il debitore ricorre quindi in Cassazione e la Suprema Corte, in riforma di quanto deciso dal giudice di merito, scrive “negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione e aldilà delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore”.
Avv. Claudia Poscia
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