Annullata la pronuncia con cui i Giudici del merito riqualificavano in giudizio arbitrario delle proprie ragioni le condotte violente di un imputato nei confronti dei familiari di un debitore
“Integra il reato di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario con violenza o minaccia alle persone, la condotta di chi reclami la soddisfazione di un presunto diritto ponendo in essere condotte violente o minacciose in danno (anche) di soggetti terzi, estranei al rapporto obbligatorio dal quale scaturisce, nella prospettiva dell’agente, il diritto vantato”.
Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 24617/2020 annullando la pronuncia con cui la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato i fatti contestati a un imputato, inizialmente qualificati come estorsione, in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, dichiarando il non doversi procedere per difetto di querela.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte il Procuratore ricorrente lamentava violazione degli artt. 393 e 629 c.p., perché la condotta accertata, a suo avviso, avrebbe invece integrato il reato di estorsione, non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
I Giudici Ermellini hanno ritenuto la doglianza fondata.
“Il fondamentale elemento atto a distinguere i due reati – hanno chiarito dal Palazzaccio – che assume rilievo decisivo nel caso in esame, è dato dall’astratta azionabilità della pretesa vantata dall’agente nei confronti della p.o., poiché il solo reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (non anche l’estorsione) è commesso da chi, “al fine di esercitare un preteso diritto”, e “potendo ricorrere al giudice”, “si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone”.
In base alla giurisprudenza di legittimità, “nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria: occorre, in particolare, che l’autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente, e tale pretesa deve, inoltre, corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi quid pluris, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato; nel delitto di estorsione, al contrario, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia”.
Nel caso in esame la Corte di appello non aveva adeguatamente considerato il fatto, incontrovertibilmente accertato, e del quale essa stessa aveva dato atto, che la pretesa azionata dall’imputato riguardava l’entità dei compensi per prestazioni professionali reclamati da un avvocato, e rispetto a tale rapporto obbligatorio la moglie ed il figlio del legale (pure destinatari delle condotte illecite in contestazione) erano del tutto estranei. La richiesta di ottenere, per la predetta causale, vantaggio patrimoniali diretti a discapito della moglie e del figlio della parte offesa, terzi estranei, non sarebbe stata, pertanto, in alcun modo coltivabile in giudizio. Di qui, l’integrazione del reato di estorsione per le condotte violente e minacciose adottate.
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